Esse incidono in modo particolare sulle donne e si accentuano nei casi con elementi internazionali. Affrontare questa fase con una piena consapevolezza previdenziale significa tutelare non solo l’immediato, ma anche la dignità e l’indipendenza economica nel lungo periodo.
La sospensione della vita comune non produce effetti sui tre pilastri della previdenza: in questa fase non avviene alcuna divisione degli averi. Gli effetti giuridici ed economici si manifestano invece al momento dello scioglimento formale del vincolo matrimoniale, con conseguenze importanti e durature, in particolare sulla previdenza professionale e sulla sicurezza finanziaria futura delle parti.
Tali effetti non sono neutri: nella pratica, sono spesso le donne a subire un peggioramento significativo della propria posizione, soprattutto quando l’unione ha comportato una ripartizione tradizionale dei ruoli. La situazione si complica ulteriormente in presenza di ordinamenti giuridici differenti.
Durante la vita coniugale, la costruzione della copertura previdenziale avviene frequentemente in modo asimmetrico. In molte famiglie uno dei coniugi, spesso la donna, riduce o interrompe l’attività lucrativa per dedicarsi alla cura della famiglia. Questa scelta ha conseguenze dirette, in particolare sul secondo pilastro, che è fondato sul reddito da lavoro. Finché il matrimonio perdura, tale asimmetria è percepita come parte di un progetto comune; con la sua cessazione, ciascun coniuge torna pienamente responsabile della propria sicurezza finanziaria futura.
Il diritto svizzero prevede la divisione degli averi della previdenza professionale maturati durante il matrimonio (art. 122 CC): gli importi accumulati tra la data del matrimonio e l’apertura della procedura giudiziaria vengono suddivisi in parti uguali, indipendentemente dal regime dei beni. La regola si applica all’intero secondo pilastro, comprendendo sia la parte obbligatoria sia quella sovraobbligatoria. Tuttavia, questa misura non è sempre sufficiente a colmare le lacune previdenziali. Il coniuge che ha accumulato meno previdenza si trova spesso, dopo la separazione formale, nella necessità di ricostruire una copertura a un’età poco favorevole.
La fine del matrimonio comporta dunque un rischio di impoverimento nella vecchiaia più elevato per le donne, a causa di carriere discontinue, lavoro a tempo parziale e contributi limitati. Anche quando la divisione del secondo pilastro è corretta dal punto di vista giuridico, le rendite future risultano spesso insufficienti: una donna su quattro, in età di pensionamento, dipende da prestazioni complementari. Ciò è dovuto anche alla scarsa attenzione alla pianificazione previdenziale: molte interessate non valutano in modo adeguato l’impatto dello scioglimento del rapporto coniugale sui propri averi.
Diversamente dal secondo pilastro, il terzo pilastro non è soggetto a una divisione automatica. In quanto forma di previdenza privata, esso rientra nella liquidazione del regime dei beni e, se costituito durante il matrimonio, viene in linea di principio suddiviso.
Occorre tuttavia considerare la successiva imposizione fiscale. Qualora una parte dell’avere venga attribuita all’altro coniuge, tale importo deve rimanere vincolato presso un istituto del terzo pilastro. Per le coppie registrate soggette al regime della separazione dei beni, il terzo pilastro non è invece oggetto di ripartizione.
Nei matrimoni celebrati all’estero o nelle situazioni transfrontaliere emergono ulteriori difficoltà , legate al diritto internazionale privato, al riconoscimento dei diritti previdenziali esteri e all’assenza di meccanismi di ripartizione automatica. Le conseguenze risultano particolarmente gravose per il coniuge economicamente più debole.
Un caso frequente è quello di due cittadini italiani sposati in Italia con regime di separazione dei beni e successivamente domiciliati in Svizzera. Gli articoli 52-54 della LDIP stabiliscono che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono disciplinati dal diritto da essi scelto, tra quello del domicilio comune, del luogo di celebrazione del matrimonio o dello Stato di origine. In mancanza di una scelta esplicita, si applica il diritto del domicilio comune attuale o, in subordine, dell’ultimo domicilio comune.
Sia il diritto italiano sia quello svizzero prevedono un regime di separazione dei beni sostanzialmente equivalente, poiché escludono la ripartizione dei beni personali al momento dello scioglimento dell’unione. Ne consegue che, indipendentemente dall’ordinamento applicabile, il terzo pilastro A non viene suddiviso: nel diritto svizzero perché qualificato come bene non divisibile, in quello italiano perché assimilato a una posizione previdenziale individuale. Ciascun coniuge conserva pertanto il proprio pilastro 3A.
La fine del matrimonio dovrebbe pertanto rappresentare un momento di profonda rivalutazione della propria strategia previdenziale: analizzare la ripartizione del secondo pilastro, individuare eventuali lacune, valutare riscatti e impostare una nuova strategia di risparmio, anche attraverso forme di previdenza vincolata.
In questo contesto, una consulenza specialistica mirata può rivelarsi decisiva per ridurre il rischio di insicurezza economica nel lungo periodo.
Laura Maggiore,
Wealth Planner BG (Suisse) Private Bank SA
www.bgsuissebank.ch









