In Svizzera la responsabilità penale dell’impresa è stata introdotta nel 2003. Da allora si sono registrate otto condanne di imprese e diversi casi di coinvolgimento in procedimenti penali, senza contare le implicazioni “collaterali” a livello di esercizio dell’attività imprenditoriale (si pensi al caso della Banca della svizzera italiana, costretta a sospendere l’attività bancaria dopo essere stata rilevata dalla EFG Bank a causa dello scandalo di corruzione per un fondo pubblico malese).
La corruzione va combattuta in quanto comporta un utilizzo improduttivo delle risorse d’impresa, provoca distorsioni della concorrenza e frena la crescita dell’economia. Lo stesso dicasi per il riciclaggio di denaro, che altera i normali meccanismi di produzione e circolazione della ricchezza e costituisce uno strumento di espansione delle organizzazioni criminali.
Ma per potersi difendere dal pericolo che al suo interno vengano commessi dei reati, l’impresa deve sapere in cosa consiste il problema interno che può comportare il rischio di una condanna penale. In tal senso, la guida è rappresentata dalla normativa penale e regolamentare.
Anzitutto la norma incriminatrice: secondo l’art. 102 cpv. 1 Codice penale, se in un’impresa, nell’esercizio della sua attività commerciale, è commesso un reato che, per carente organizzazione interna, non può essere ricondotto ad una persona fisica determinata, questo è ascritto all’impresa. In tal caso l’impresa è punita con la multa fino a 5mio CHF.
Dunque, per il legislatore svizzero la regola è che l’impresa è punibile solo nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non è stata individuata. Se ad esempio all’interno di un cantiere un operaio subisce lesioni gravi e se non si riesce a risalire alla persona nell’impresa responsabile dell’accaduto, l’impresa stessa è punibile al posto di quest’ultimo.
Per alcuni reati gravi, però, il legislatore ha scelto di punire l’impresa anche se si riesce ad individuare al suo interno l’autore del reato. Quando il reato commesso è l’organizzazione criminale, il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro o la corruzione, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità della persona fisica autrice del reato, se si può rimproverarle di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire il reato (art. 102 cpv. 2 CP).
A fornire indicazioni specifiche all’impresa che intende evitare il rischio di una responsabilità per riciclaggio di denaro sono poi la Legge sul riciclaggio di denaro e l’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Tali norme impongono all’intermediario finanziario di prendere i provvedimenti organizzativi necessari per impedire che al suo interno vengano commessi il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo, ad esempio istituendo un servizio di lotta contro il riciclaggio, riservando alla direzione la competenza sulle comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia riciclaggio di denaro (MROS), emanando le direttive interne anti-riciclaggio, formando sufficientemente il personale, svolgendo in modo efficace i controlli interni (art. 8 LRD, art. 23-29 ORD-FINMA).
Proprio l’applicazione da parte dei tribunali di questa normativa ha determinato negli ultimi anni un crescendo di condanne di persone giuridiche per reati quali la corruzione internazionale e il riciclaggio di denaro: diverse banche, fiduciarie, gestori patrimoniali e commercianti di metalli preziosi sono caduti sotto la scure dell’art. 102 cpv. 2 CP.
Nel 2011 una filiale svizzera del gruppo francese ALSTOM è stata condannata per aver corrotto funzionari stranieri nell’ambito di commesse pubbliche nel settore delle centrali elettriche e ha pagato 2.5mio CHF di multa più 36.4mio CHF a titolo di risarcimento.
Nel 2016 due filiali svizzere della multinazionale brasiliana ODEBRECHT, leader nel settore dello sviluppo infrastrutturale, sono state condannate per corruzione internazionale e riciclaggio relativo ad appalti nel settore edilizio. È stata disposta la confisca di 117mio CHF e la Svizzera ha restituito al Brasile e agli Stati Uniti circa 1.8 miliardi USD depositati su conti in Svizzera.
Nel 2019 il maggiore commerciante svizzero di materie prime GUNVOR SA è stato condannato per corruzione e riciclaggio al pagamento di 4mio CHF di multa e 90mio CHF come risarcimento per i profitti ottenuti, e questo per non aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire la corruzione di pubblici ufficiali ad opera di dipendenti di GUNVOR INTERNATIONAL BV nell’accedere ai mercati petroliferi della Repubblica del Congo e della Costa d’Avorio. Le lacune organizzative consistevano nel fatto che tale impresa non disponeva di un codice di condotta capace di guidare il personale nelle sue attività e neppure di un programma di compliance. Inoltre, la società non era dotata di un audit interno e non aveva alcun collaboratore incaricato di individuare, analizzare o limitare il rischio di corruzione. Nessuna direttiva o formazione interna era stata implementata al fine di sensibilizzare i dipendenti e consentire di ridurre i rischi legati alla corruzione internazionale, specie con riferimento all’uso di agenti intermediari locali.
Nel dicembre 2021 FALCON PRIVATE BANK è stata condannata dal Tribunale penale federale (sentenza non definitiva) per riciclaggio del provento di malversazioni in una vicenda di vendita di azioni di un’altra banca. La Falcon è stata multata per 3.5mio CHF e condannata a versare 7mio CHF quale risarcimento equivalente. I giudici ritengono che la banca non abbia preso le misure necessarie e ragionevoli per impedire il riciclaggio da parte del suo CEO, che i meccanismi di controllo siano insufficienti e che non vi sia al suo interno una chiara separazione delle funzioni.
Infine, è notizia recente che il Ministero pubblico della Confederazione conduce un’indagine nei confronti di BANQUE PICTET & Cie. per riciclaggio di denaro grave e per corruzione di funzionari pubblici stranieri per alcune appropriazioni indebite per 390mio USD commesse da un suo cliente, ex Direttore dell’Ente pubblico della Sicurezza sociale del Kuwait.
Un ripensamento riguardo all’organizzazione e ai controlli interni appare dunque ormai necessario per le imprese che hanno a cuore la gestione dei rischi in ambito penale finanziario.
Avvocato Rosa Maria Cappa, CAS pour la magistrature pénale (HES-SO)