In giudizio – questa, quantomeno, la prima e più ovvia lezione che si può trarre dal giudizio in esame – è anzitutto decisiva la cosiddetta verità processuale, di modo che un approccio oltremodo semplicistico, basato unicamente sulla produzione in causa della documentazione contrattuale, nonché susseguente (contratto e relative fatture), poste alla base della pretesa dedotta dinanzi all’autorità giudiziaria, può rivelarsi, in presenza di contestazioni avanzate dalla parte avversa, insufficiente.
Il Tribunale federale ha quindi sì chiarito in ingresso, quale principio generale, che all’appaltatore che effettua solo una parte di una prestazione per la quale era stata pattuita una mercede, nel caso concreto forfettaria, spetta una porzione di tale mercede proporzionale al rapporto esistente tra il valore della prestazione parziale effettivamente eseguita e il valore della prestazione contrattuale intera prevista inizialmente; nondimeno, il Tribunale federale ha del pari sottolineato che nei procedimenti retti dalla massima dispositiva, ovverosia nella pressoché totalità delle cause tra appaltatore e committente (o viceversa), incombe alle parti, e non al giudice, raccogliere i fatti del processo.
Le parti, così il Tribunale federale, devono allegare i fatti sui quali fondano le loro pretese (onere di allegazione), produrre i mezzi di prova che vi si riferiscono e contestare i fatti allegati dalla controparte, il giudice dovendo unicamente assumere le prove su fatti controversi giuridicamente rilevanti.
Ma vi è di più
Tutti i fatti rilevanti per il giudizio devono di principio già essere allegati, e quindi esposti, nella petizione – ovverosia nell’atto introduttivo della vertenza – rispettivamente nella risposta per i fatti che devono essere allegati dal convenuto.
Eccezioni a tale regola sono contemplabili nel caso in cui venga ordinato un secondo scambio di scritti o, se ciò non si verifica, essere dettati nel verbale durante un’udienza d’istruzione o all’inizio del dibattimento.
I fatti pertinenti, quelli dunque – di regola – contenuti in petizione e risposta, devono inoltre essere sufficientemente motivati (onere di sostanziare le allegazioni) affinché, da un lato, la parte convenuta possa indicare chiaramente quali fatti della petizione riconosce o contesta e, dall’altro, il giudice, partendo dalle allegazioni di fatto contenute nella petizione e rispettivamente nella risposta, possa allestire un quadro esatto dei fatti riconosciuti o contestati dalle parti, per i quali dovrà procedere all’assunzione delle prove, prima di applicare il diritto materiale determinante.
Quest’ultimo passaggio, che potrebbe a una prima lettura risultare nebuloso, è per contro oltremodo semplice nei suoi dettami fondamentali: l’appaltatore non può limitarsi, come nel caso trattato dal Tribunale federale, a esporre calcolazioni proprie, quantunque corredate di contrattualistica e fatture, e pretendere che il giudice, a maggior ragione in presenza di puntuali contestazioni della parte avversa, le faccia proprie decidendo conseguentemente in suo favore.
L’appaltatore deve infatti, affinché il giudice assuma ad esempio una perizia volta a stabilire la congruità della mercede richiesta, dettagliare i fatti scomponendo la propria pretesa nella maniera più dettagliata possibile, idealmente indicando un ammontare ben preciso per ogni prestazione eseguita.
E il fatto che il giudice decida di assumere la perizia giudiziaria richiesta a comprova della congruità della mercede non può, questo il principale insegnamento da trarre, sanare una carente allegazione. In altre parole, quindi, nemmeno il perito più capace e pedante potrà, rassegnando un referto dettagliato in ogni sua voce, sopperire a un’allegazione generica e non altrettanto puntuale e precisa fornita in petizione. La perizia, così come le altre prove assumibili in istruttoria, hanno un senso unicamente se fondate sulla narrazione processuale proposta dalle parti: laddove non risultano convergenti con tale narrazione, o pretendono finanche di sostituirvisi, il giudice dovrà – a prescindere dalla bontà del loro confezionamento o dalla rilevanza del loro contenuto – scostarsene, perché esse si trovano per l’appunto in un rapporto di completa interdipendenza con gli accadimenti così come esposti dalle parti.
Questa abissale differenza esistente tra ricerca della verità processuale e, come ad esempio in ambito penale, di quella materiale deve guidare, a mo’ di stella polare, l’operato di tutti i professionisti attivi nel contenzioso civilistico in materia d’appalto e costituisce uno degli aspetti più affascinanti e stimolanti della rappresentanza in giudizio in tale ambito.