La prima novità, che a mio modo di vedere vale la pena presentare, è quella inerente il capitale azionario in quanto potrà beneficiare di una maggiore flessibilità andando ad armonizzarsi ulteriormente al diritto contabile. In effetti dal 1999 le autorità preposte al registro di commercio permettono il versamento del capitale azionario in una valuta estera che sia liberamente convertibile in franchi svizzeri e dal 2013 il Codice delle Obbligazioni permette di tenere la contabilità in valuta estera (art. 958d cpv. 3 CO). La nuova legge sul diritto della SA fa un ulteriore passo avanti permettendo alle imprese di esprimere il proprio capitale azionario nella moneta estera più importante per l’attività (art. 621 CO).
Tale operazione è consentita nel rispetto di alcune condizioni, segnatamente che al momento della costituzione il capitale azionario corrisponda almeno a un controvalore di CHF 100’000, che tale valuta sia impiegata per la presentazione dei conti e che la valuta scelta sia ammessa dal Consiglio Federale.
Questo permette di ridurre in modo importanti i rischi dovuti alle oscillazioni di cambio. Bisogna comunque rilevare che, ai fini fiscali, l’utile netto e il capitale proprio imponibile dovranno comunque essere convertiti nella nostra valuta nazionale in modo da riscuotere le imposte in franchi svizzeri (art. 80 cpv. 1bis LIFD e artt. 101 cpv. 1bis e 102 cpv. 1bis LT).
Un aspetto della riforma che ha allineato il diritto svizzero ad altri ordinamenti giuridici europei è la possibilità di tenere le assemblee degli azionisti e del CdA in forma virtuale, permettendo così di esercitare i loro diritti per via elettronica, facilitando le modalità di espressione del voto. Gli statuti devono essere adeguati e devono contemplare questa possibilità (art. 701d cpv. 1 CO). Sempre che lo statuto lo preveda, ad oggi vi è inoltre la possibilità di tenere l’assemblea in presenza fisica all’estero.
Questa maggiore flessibilità potrebbe comportare delle problematiche a livello fiscale, in particolare se si pensa alla determinazione dell’appartenenza personale che definisce il luogo di assoggettamento all’imposta, di cui all’art. 50 LIFD. Essa viene infatti determinata in base alla sede della società (indicata nello statuto e nel Registro di commercio) oppure in base al luogo dell’amministrazione effettiva.
Generalmente l’indizio principale per sancire il luogo di amministrazione effettiva è proprio lì dove vengono prese le decisioni strategiche ma anche quelle giornaliere nella conduzione di un’azienda. L’art. 701bCO, rispettivamente 713 CO, potrebbero mettere in discussione la prassi sin qui seguita nei casi di delimitazioni intercantonali e specialmente internazionali.
Il margine di variazione del capitale è un ulteriore interessante novità che può particolarmente essere utile alle aziende per reagire più rapidamente alle condizioni di mercato, andando ad abrogare e sostituire l’aumento autorizzato presente in precedenza. Attraverso una modifica del proprio statuto, le società possono infatti autorizzare il CdA ad aumentare o ridurre il capitale fino al 50% del capitale sociale iniziale, per un periodo massimo di cinque anni. A livello fiscale questi aumenti e riduzioni effettuati nel corso del margine di variazione vengono compensati tra di loro e unicamente l’importo di aumento netto viene considerato al fine di determinare le riserve di apporto di capitale.
Ma la grande novità, ottenuta su una forte spinta del mondo imprenditoriale, consiste nella nuova base legale che permette la distribuzione di acconti sui dividendi (dividendi intermedi), regolata all’art. 675a CO. Da quest’anno è infatti possibile distribuire acconti su dividendi prelevati dall’utile dell’esercizio corrente.
Questa nuova possibilità può portare a interessanti benefici fiscali in particolare in quelle società di carattere personale laddove l’azionista unico, oppure un numero limitato di azionisti, hanno una forte influenza a livello di gestione della società. In questi casi è infatti possibile effettuare una pianificazione fiscale con maggiore facilità, andando a livellare il reddito in capo al beneficiario economico persona fisica a seconda delle proprie necessità personali.
Ciò può essere svolto ad esempio attraverso il versamento da parte della società di dividendi intermedi, specialmente nel caso di società con poche riserve o utili riportati per cui il dividendo straordinario (previsto nell’ordinamento precedente) non è possibile. Ad esempio, si può ipotizzare la situazione in cui l’azionista persona fisica ha la necessità di effettuare delle grosse spese di manutenzione alla propria abitazione e lo stipendio ordinario ricevuto dalla società non gli permette di sfruttare la totalità delle deduzioni.
Con la delibera di un acconto sul dividendo avrebbe invece la possibilità di aumentare i propri introiti (considerato comunque il dividendo imposto solo al 70%), ottenendo quindi la liquidità per coprire la totalità dei costi e ottenere le relative deduzioni, in modo da ottimizzare il carico della propria partita fiscale.
Stesso discorso può valere per il riacquisto di anni di cassa pensione.
Simona Genini,
Avvocato LL.M, International Tax Law
Titolare di SIGE Consulenza Sagl, Lugano