Tra gli obiettivi 2024 del Consiglio federale c’è quello di presentare un progetto di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, che parte dalla constatazione che queste vengono spesso utilizzate a livello globale nella dissimulazione di attivi finalizzata al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, all’elusione degli embarghi e alla frode fiscale.
Così, in agosto 2023, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha presentato un avamprogetto di legge, che tiene conto dell’evoluzione delle norme internazionali, in particolare della revisione della Raccomandazione n. 24 del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) sulla trasparenza delle persone giuridiche e l’identificazione dei beneficiari effettivi e degli standard fissati dal Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum Globale).
Verrà così adottato il “multi-pronged approach”, ossia l’utilizzo di una combinazione di meccanismi diversi per raccogliere informazioni sull’avente economicamente diritto e metterle a disposizione delle autorità. Gli obblighi a carico delle società (“company approach”) si aggiungeranno quindi a quelli di registrazione (“registry approach”).
Alla nuova legge saranno sottoposte non solo le persone giuridiche di diritto svizzero (SA, Sagl, SICAV/SICAF, cooperative, associazioni tenute ad iscriversi nel registro di commercio e fondazioni), bensì anche le persone giuridiche di diritto estero che hanno una succursale iscritta nel registro di commercio svizzero, o che hanno l’amministrazione effettiva in Svizzera, o che sono proprietarie di un fondo in Svizzera.
Rispetto agli enti svizzeri, le società estere presentano infatti un rischio maggiore di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Sono invece previste esenzioni per le società quotate, gli istituti di previdenza e le persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti da enti pubblici.
Ma quali sono gli obblighi previsti dalla nuova legge?
Anzitutto, gli enti interessati saranno tenuti a identificare i loro aventi economicamente diritto e a verificare le informazioni con la diligenza richiesta dalle circostanze. A tal fine, l’ente si baserà principalmente sugli annunci ricevuti dagli azionisti, dai soci o anche dall’avente economicamente diritto stesso e potrà richiederne la collaborazione, qualora le informazioni necessarie non fossero disponibili in modo sistematico (in particolare nei casi di controllo indiretto). Naturalmente, l’estensione dell’obbligo di verifica dipenderà dalle circostanze concrete: una società unipersonale o una PMI di piccole dimensioni che conosce i propri azionisti poiché lavorano per la società, o ricoprono la carica di amministratori o sono strettamente collegati alla stessa società non sarà tenuta ad adottare ulteriori misure volte a verificarne l’identità; mentre nel caso di una società di domicilio detenuta da un trust facente parte di una struttura internazionale complessa, tale verifica sarà necessaria.
In secondo luogo, gli enti interessati dovranno annunciare al registro centrale, che sarà istituito presso l’Ufficio federale di giustizia, l’identità dei loro aventi economicamente diritto nonché la natura e l’estensione del controllo da questi esercitato entro un mese dall’iscrizione dell’ente nel registro di commercio oppure, qualora si tratti di un ente giuridico di diritto estero, dal suo assoggettamento alla nuova legge.
Accesso “riservato” al registro
Il registro degli aventi economicamente diritto non è pubblico. Il suo accesso sarà riservato alle autorità competenti per le finalità previste dalla futura legge e potrà essere consultato anche dagli intermediari finanziari, dai consulenti assoggettati alla Legge federale sul riciclaggio di denaro e dagli avvocati che esercitano un’attività sottoposta ad obblighi di diligenza nell’adempimento dei loro obblighi di diligenza. Gli intermediari finanziari o le autorità che rilevano una discrepanza tra le informazioni in loro possesso e quelle del registro sono tenuti a segnalarla e l’autorità del registro apporrà un’annotazione all’iscrizione dell’ente. Una questione spinosa è come garantire che gli accessi vengano effettuati unicamente nel perimetro stabilito dalla legge.
Interessante è il fatto che, dovendo il nuovo registro contenere informazioni complete, esatte e aggiornate, le stesse saranno sottoposte da parte di un’autorità istituita presso il DFF a controlli con un approccio basato sul rischio o a campione. Ad esempio, una società di domicilio con una struttura complessa comportante quindi un rischio più elevato rispetto a una PMI radicata localmente, sarà controllata con maggiore probabilità. Ma soprattutto rilevanti sono le sanzioni che l’autorità di controllo potrà comminare in caso di violazioni della nuova legge (in particolare in caso di falsa dichiarazione al registro), come ad esempio la sospensione, in casi gravi, dei diritti societari e patrimoniali dell’azionista o del socio che non ottempera ai suoi obblighi di collaborazione. Addirittura, se la società non esercita manifestamente alcuna attività commerciale e rappresenta quindi una “scatola vuota”, può esserne ordinata la liquidazione.
Nuova disciplina dei rapporti fiduciari
Infine, l’avamprogetto introduce una definizione di rapporti fiduciari soggetti a nuove misure di trasparenza e disciplina l’annuncio di tali rapporti alla persona giuridica e al registro, partendo dalla constatazione, dimostrata da diversi studi internazionali, che gli accordi “fiduciari” possono dissimulare la struttura di controllo e la titolarità effettiva ed essere utilizzati in modo improprio o per fini criminali.
È evidente che per l’attuazione della nuova legge sarà necessaria la collaborazione degli enti interessati (meglio: dei loro organi), chiamati ad accertare i loro aventi economicamente diritto e a verificare in modo appropriato le relative informazioni prima di comunicarle al registro, e ciò sotto pena di sanzioni, come detto anche molto incisive.
Rosa Maria Cappa,
Avvocato associato presso Studio legale e notarile
Gaggini & Partners Lugano