È anzitutto necessario determinare la nozione di “opera” dal punto di vista giuridico.
Sono considerate opere edifici o impianti fissi, artificiali, edili o tecnici collegati direttamente o indirettamente in modo permanente con il suolo, per esempio: strade e sentieri, capanne, focolari, panchine, parchi giochi e recinzioni.
Gli alberi sono considerati opere quando hanno uno stretto nesso funzionale o territoriale con una costruzione o un impianto, per esempio gli alberi accanto ad un luogo destinato alle grigliate o ad un parco giochi. Se non garantiscono la sicurezza necessaria per l’uso previsto a causa di scarsa manutenzione, il proprietario può essere ritenuto responsabile a seguito di un eventuale danno. Tuttavia, non sussiste alcuna responsabilità in caso di uso insolito, imprevedibile o improprio dell’opera.
La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, in quanto tale, il bosco e i suoi alberi, essendo prodotti naturali, non sono considerati opere (IICA 12.2007.146 del 25 luglio 2008). È dunque escluso basare un eventuale risarcimento per danni cagionati dai medesimi sull’art. 58 CO. Di conseguenza, nelle foreste vale il principio per il quale il proprietario del bosco non è responsabile dei pericoli che si verificano naturalmente.
Gli utenti sono, d’altra parte, responsabili del proprio comportamento lontano dai sentieri e dalle opere.
Nel caso in cui un albero o un masso facente parte del bosco cadesse sulla proprietà di un privato, il proprietario del bosco non potrebbe quindi essere chiamato alla cassa? La risposta a questo quesito è tutt’altro che scontata e richiede ulteriori approfondimenti.
Posto che è esclusa l’applicazione dell’art. 58 CO, potrebbe entrare in linea di conto la norma generale della responsabilità civile, ovvero l’art. 41 CO. Questo articolo prevede che chi provoca illecitamente un danno a un’altra persona, intenzionalmente, per negligenza o per imprudenza, è tenuto al risarcimento del danno. È ipotizzabile anche una responsabilità per omissione allorquando vi è un’inazione nonostante l’esistenza di un obbligo giuridico di agire.
Tale obbligo di agire può segnatamente derivare dalla violazione di una norma specifica che, nel caso in esame, non esiste. Infatti, né la Legge federale sulle foreste (in particolare l’art. 20 LFo) e né tantomeno la Legge cantonale sulle foreste (LCFo) prevedono un obbligo di gestione per i proprietari dei boschi, neppure di manutenzione dei medesimi o di rimozione di alberi caduti.
Oltre a ciò, l’obbligo di agire può anche derivare dal principio del diritto non scritto secondo il quale chi crea o è a conoscenza di una situazione di fatto pericolosa è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie affinché non abbia a prodursi un danno a terzi. Si tratta del cosiddetto “Gefahrensatz” (BREHM, Berner Kommentar, N. 51 ad art. 41 CO). Questo principio richiede a chiunque crei o mantenga uno stato di cose pericolose di adottare le misure necessarie per evitare il verificarsi di un danno (DTF 118 Ib 473 consid. 2b; 118 II 502 consid. 3; 116 Ib 367 consid. 4c; 115 II 15 consid. 3b. 105; FURRER/WEHRMÜLLER, N 4). Chi non si attiene a questa prescrizione, è quindi di principio responsabile del danno causato.
Ciò posto, solamente in casi eccezionali il proprietario del bosco potrebbe essere considerato responsabile. Ad esempio, se fosse a conoscenza di una fonte di pericolo non riconoscibile dall’utente del bosco e non intraprenda nulla per evitarlo (si pensi alla presenza di un albero che minaccia di cadere o di alberi caduti su un passaggio, anche se non ufficiale, ecc.); tuttavia, anche in questo caso, l’obbligo di garantire la sicurezza rimane limitato a ciò che è possibile e ragionevole esigere. Più ci si allontana dai margini del bosco, dalle strade di accesso e da altri luoghi ufficialmente destinati alle attività ricreative, meno si può pretendere che il proprietario della foresta effettui controlli regolari (FAVRE in: Revue de droit administratif et de droit fiscal, 1ère partie droit administratif, pag. 261 e segg.).
Solo alle condizioni appena esposte l’art. 41 CO potrebbe costituire valida base legale per ottenere dal proprietario la riparazione del danno cagionato da un bosco.
In conclusione, non è chiaro quali doveri di diligenza debbano effettivamente essere rispettati dai proprietari dei boschi o quale sia la soglia di intervento esigibile, ad eccezione dei sedimi limitrofi alle strade. Tanto più che la giurisprudenza non ha (ancora) contribuito a risolvere la questione lasciando sussistere questa situazione di incertezza che pone le basi per un rischio di contenzioso difficile da calcolare per tutte le parti coinvolte.
Avv. Michelle Aleo,