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Accordi a garanzia della qualità: un ulteriore strumento a tutela del committente

Difetti e danni in una costruzione nonché ritardi nel rispetto di scadenze intermedie e termini di consegna generano notoriamente ingenti costi supplementari e contribuiscono a scaldare rapidamente gli animi.

10 Ottobre 2024
in Edilizia
Tempo di lettura:4 minuti di lettura
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Accordi a garanzia della qualità: un ulteriore strumento a tutela del committente
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Gli sforzi profusi – e le risorse investite – nelle prime fasi di un’edificazione, a cominciare dalla consulenza contrattuale, rivestono pertanto un ruolo di primissimo piano nella gestione efficiente di ogni operazione immobiliare, le spese di sistemazione di danni, difetti così come i costi derivanti da ritardi e quant’altro essendo, notoriamente, ben più onerosi.

Nell’ottica di evitare o quantomeno rilevare e riconoscere precocemente errori progettuali e costruttivi, soprattutto in operazioni di una certa complessità (anche e non da ultimo derivante dalla necessità di efficacemente coordinare un considerevole numero di professionisti coinvolti) committente e appaltatore totale o generale fanno sempre più sovente capo a c.d. “accordi a garanzia della qualità”, vale a dire a convenzioni concernenti misure generali rispettivamente un sistema di misure e di controllo intesi a garantire la qualità del prodotto finale, la gestione efficiente ed efficace degli aspetti organizzativi e procedurali nonché di quelli legali, in special modo in tema di diritti di garanzia.

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Tali accordi permettono dunque di verificare la qualità presumibile della prestazione futura di un appaltatore, subappaltatore o fornitore già nelle primissime fasi del progetto immobiliare e di individuare ed eliminare eventuali difetti che potrebbero ripercuotersi sulla (in special modo tempestiva) realizzazione dell’opera e sulla sua qualità finale.

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Gli accordi a garanzia della qualità configurano, nella stragrande maggioranza dei casi, delle clausole generali di contratto (CGC) e vanno pertanto integrati nelle pattuizioni contrattuali individuali, tramite accettazione globale, ecc., affinché ritornino applicabili nel caso di specie.

Il centro di tali accordi consiste, come anticipato, nell’obbligo per appaltatore, subappaltatore o fornitore di adottare determinate, specifiche misure (o di implementare un intero sistema di misure) a tutela della garanzia del processo edificatorio o produttivo, es. osservare descrizioni tecniche dettagliate – allestite dai consulenti tecnici del committente – del prodotto da fornire ma anche requisiti relativi a esperienza, qualifiche e numero delle maestranze da dedicare al progetto.

Con riferimento ai contratti di fornitura, es. di ampie superfici vetrate, ecc., gli accordi a garanzia della qualità prevedono sovente una prima prova preliminare su un campione del prodotto finale e relativi rapporti a conferma del rispetto, da parte del fornitore, dei precitati requisiti. In caso di collaudo preliminare positivo a seguito dell’esame del o dei campioni, il committente rilascia, in genere, una c.d. “liberatoria tecnica” che attiva la fase di produzione vera e propria.

Ritenuto che, come indicato in precedenza, la ratio degli accordi a garanzia della qualità è (anche e soprattutto) quella di implementare un sistema di allerta precoce che consenta di controllare e valutare con anticipo se la qualità dell’opera rispettivamente della fornitura soddisfa i desiderata e le specifiche del committente, tali accordi contemplano di regola delle disposizioni aventi per oggetto specifici obblighi di rendicontazione, con relative tempistiche, in capo ad appaltatore, subappaltatore o fornitore, i quali sono es. obbligati a annettere alla fornitura documenti e certificazioni riferiti all’effettiva esecuzione di controlli di qualità intermedi e finali sui prodotti in consegna. Tali documentazioni e certificazioni devono in special modo permettere, es. all’appaltatore generale in un eventuale contenzioso con il committente, di dimostrare agevolmente il rispetto di tutti i requisiti fissati dalle regole dell’arte. Inoltre, l’esecuzione di controlli di qualità intermedi e finali presso il fornitore – prima ancora, quindi, che il prodotto arrivi in cantiere per la posa in opera – aumenta esponenzialmente la probabilità di rilevare eventuali difetti nelle fasi preliminari del progetto con conseguente, altrettanto esponenziale, contenimento o finanche esclusione di costi supplementari in capo al committente.

Altra pattuizione che viene spesso ricompresa negli accordi a garanzia della qualità è quella per cui appaltatore, subappaltatore o fornitore rinunciano, in deroga all’art. 367 cpv. 1 CO (o all’art. 201 cpv. 1 CO a seconda della sussunzione giuridica del contratto) a eccepire la tardività di eventuali notifiche di difetti da parte del committente, notifiche che risultano quindi valide in ogni momento fino all’intervento della prescrizione, non vincolano il committente a particolari doveri di verifica (tempestiva) dell’opera rispettivamente del prodotto e ricomprendono tanto i difetti più o meno visibili quanto quelli occulti.

Per quanto attiene ai diritti di garanzia, va anzitutto evidenziato che l’obbligo in capo ad appaltatore, subappaltatore o fornitore di consegnare un’opera rispettivamente un prodotto privo di difetti permane invariato, di principio, anche in presenza di un accordo a garanzia della qualità.

In casi di questo tipo si pone però la questione (assolutamente centrale) a sapere se il committente possa, in presenza di una discrepanza qualitativa tra prodotto consegnato e caratteristiche contrattualizzate, validamente avvalersi dei suoi diritti di garanzia anche qualora appaltatore, subappaltatore o fornitore abbiano rispettato tutte le disposizioni e misure procedurali e produttive concordate. In proposito va in prima battuta evidenziato che la stipula di un accordo a garanzia della qualità non è automaticamente interpretabile quale accordo, tacito o per atti concludenti, di esclusione dei diritti di garanzia legali (o derivanti dalla norma SIA, se integrata anch’essa nelle pattuizioni contrattuali).

Di regola, quindi, appaltatore, subappaltatore o fornitore non potranno liberarsi dall’obbligo di consegnare un’opera o un prodotto scevri da difetti adducendo di aver rispettato l’accordo a garanzia della qualità dei medesimi. Eccezioni a questo principio saranno ammissibili unicamente in presenza di istruzioni vincolanti da parte del committente nell’ambito dell’accordo a garanzia della qualità (es. ai sensi dell’art. 369 CO), se fondanti una sua corresponsabilità, il cui grado andrà esaminato a seconda delle circostanze del caso di specie.

In definitiva, dunque, gli accordi a garanzia della qualità rappresentano un ulteriore strumento, particolarmente efficace, a tutela degli interessi del committente relativamente alla corretta esecuzione dell’opera e alla salvaguardia delle sue prerogative finali in termini di rispetto degli standard auspicati. Con particolari prescrizioni a livello di rendicontazione, verifiche intermedie, ecc., inoltre, gli accordi a garanzia della qualità permettono es. all’appaltatore generale di tutelarsi preventivamente da eventuali contestazioni future del committente, riducendo la sua esposizione e facilitandogli il regresso su subappaltatori o fornitori.

Avv. Michele Bernasconi

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