Al committente – e a suoi eventuali consulenti tecnici, es. la direzione dei lavori – permette di verificare lo stato di avanzamento del cantiere (nella sua globalità, se relativo a tutte le opere appaltate, o anche solo con riferimento, a seconda dei casi, alla prestazione di un singolo artigiano), di apportare se necessario i dovuti correttivi (finanche affidando, in applicazione dell’art. 366 cpv. 2 CO, la continuazione dell’opera a un terzo a rischio e spese dell’imprenditore ritardatario), di rivendicare – se previsto contrattualmente – il pagamento di una pena convenzionale, di effettuare proiezioni realistiche relativamente alla contabilità di cantiere, ecc.
All’imprenditore, soprattutto se totale o globale, permette inoltre di coordinare ordine e durata dell’intervento di eventuali subappaltatori (in tal senso cfr. la formulazione dell’art. 93 cpv. 1 norma SIA 118) e, quindi, di prevedere e pianificare impiego e durata delle principali attrezzature di cantiere (es. di una gru o di un ponteggio) nonché di allocare in maniera efficiente i suoi operai.
Non è in ogni caso scontato o automatico che il programma dei lavori abbia carattere vincolante e che, dunque, committente o imprenditore (a seconda dei casi) possano derivare diritti da un suo eventuale mancato rispetto, anzi.
Nel dubbio, infatti, la dottrina più autorevole ritiene che termini e scadenze contenuti nel programma dei lavori vadano considerati alla stregua di semplici direttive non vincolanti (cfr. in tal senso la formulazione dell’art. 93 cpv. 1 norma SIA 118: Il programma dei lavori (…) contiene indicazioni approssimative concernenti l’avanzamento dei lavori (…)).
Diversamente, però, se il programma dei lavori è stato integrato nel contratto di appalto, es. se dal rispetto dei suoi termini e scadenze dipende l’esigibilità di una pena convenzionale o, come spesso accade per la realizzazione di opere complesse, un più articolato sistema di bonus/malus.
In caso di applicabilità alla relazione contrattuale della norma SIA 118, un programma dei lavori vincolante impone all’imprenditore confrontato, durante l’esecuzione delle opere di sua competenza, a imprevisti che – senza alcuna sua responsabilità (cfr. art. 96 cpv. 1 norma SIA 118) – potrebbero comportare una protrazione dell’esecuzione dell’opera (nella sua globalità o, a seconda dei casi, con riferimento a termini d’esecuzione intermedi), di darne avviso senza indugio alla direzione dei lavori o al committente (art. 25 cpv. 1-2 norma SIA 118) e di adottare tempestivamente e di sua iniziativa tutte le misure necessarie che si possano ragionevolmente attendere (art. 95 cpv. 2 norma SIA 118).
Se adempiuti questi presupposti, l’imprenditore avrà diritto a una adeguata proroga dei termini concordati ed eviterà quindi di dover sopportare personalmente le conseguenze di eventuali ritardi, es. di dover pagare al committente una pena convenzionale.
Del tutto analogo, in applicazione dell’art. 365 cpv. 3 CO e relative dottrina e giurisprudenza, è il regime legale, ovverosia quello determinante, se le parti non hanno subordinato la loro relazione contrattuale alla norma SIA 118. In entrambi gli scenari, l’imprenditore sarà quindi ben consigliato a non limitarsi a semplici avvisi estemporanei e/o a lasciare che le contingenze di cantiere prendano il sopravvento, instaurando una sorta di laissez-faire. Spetterà infatti all’imprenditore – qualora confrontato, in sede di liquidazione – a pretese del committente derivate da ritardi nell’esecuzione dell’opera, dimostrare di aver rispettato i presupposti fissati dai precitati disposti o, in alternativa, l’esistenza di un accordo tra le parti (intervenuto tacitamente o per atti concludenti) in deroga a tali presupposti.
Quanto al rispetto, tanto in ambito SIA quanto legale, di eventuali requisiti di forma ex art. 16 CO, segnatamente con riferimento agli avvisi e alle richieste di protrazione da sottoporre a committente o direzione dei lavori, giova evidenziare quanto segue.
Tali riserve in favore, generalmente, della forma scritta sono, se fissate contrattualmente, di principio vincolanti. L’imprenditore dovrà pertanto premurarsi – pena i potenziali inconvenienti esposti al precedente paragrafo – che tali avvisi o richieste vengano quantomeno esplicitati in un verbale di cantiere.
Diversamente l’imprenditore dovrà infatti dimostrare, anche in questo caso, che committente o direzione dei lavori abbiano rinunciato, in forma tacita o per atti concludenti, al rispetto dei requisiti di forma precedentemente concordati, ciò che lo porrà – a prescindere che abbia o meno ragione – in una posizione iniziale di chiaro svantaggio.
Avv. Michele Bernasconi