Si tratta della sentenza n. 9C_305/2023 del 10 ottobre 2024 che riguarda un caso nel Canton Ginevra e stabilisce che il titolare di un diritto di abitazione non può essere tassato come se fosse un usufruttuario. Questa differenza, apparentemente tecnica, ha implicazioni significative per molti contribuenti, in particolare per coloro che detengono un diritto di abitazione su un immobile senza esserne i proprietari.
Per l’autorità fiscale ginevrina il diritto di abitazione va equiparato all’usufrutto
Tutto ha avuto inizio con una contribuente, titolare di un diritto di abitazione su una casa di proprietà dei suoi figli. Il diritto era stato formalmente iscritto nel Registro fondiario e consentiva alla signora di continuare a vivere nell’immobile senza però poterlo affittare o vendere. Tuttavia, nel 2017, l’autorità fiscale ginevrina ha deciso di tassarla come se fosse la piena detentrice del bene, includendo l’intero valore dell’immobile nella sua sostanza imponibile e imponendole anche il pagamento dell’imposta immobiliare complementare.
La decisione dell’autorità fiscale cantonale si basava su un’interpretazione secondo cui il diritto di abitazione, essendo simile ad un usufrutto in quanto consente di utilizzare un immobile, doveva essere trattato allo stesso modo dal punto di vista fiscale. Per questo motivo, l’autorità fiscale ha ritenuto corretto attribuire l’onere dell’imposta sulla sostanza e dell’imposta immobiliare complementare alla titolare del diritto di abitazione e non ai proprietari effettivi dell’immobile.
Non accettando questa interpretazione, la contribuente ha fatto ricorso alle istanze giudiziarie cantonali, sostenendo che la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) non prevede espressamente l’attribuzione della sostanza imponibile al titolare di un diritto di abitazione. Nonostante ciò, i tribunali del Canton Ginevra hanno confermato la posizione dell’autorità fiscale, respingendo i suoi ricorsi. In ultima istanza, il Tribunale federale ha accolto le sue ragioni.
Il verdetto del Tribunale federale: due diritti diversi, due trattamenti diversi
Esaminando la questione, il Tribunale federale ha stabilito un principio chiaro: il diritto di abitazione non è assimilabile all’usufrutto e, pertanto, non può essere tassato nello stesso modo.
L’Alta Corte ha sottolineato che, mentre l’usufrutto concede al suo titolare un diritto pieno e trasferibile sull’uso del bene (inclusa la possibilità di affittarlo a terzi), il diritto di abitazione è strettamente personale e limitato al solo utilizzo diretto da parte del titolare. In altre parole, il diritto di abitazione non permette di disporre economicamente dell’immobile allo stesso modo di un usufruttuario, quindi, non si giustifica un trattamento fiscale analogo.
Secondo il Tribunale federale, l’art. 13 cpv. 2 LAID stabilisce esplicitamente che solo nel caso dell’usufrutto la sostanza imponibile è da attribuire al titolare del diritto, mentre in tutti gli altri casi il riferimento deve essere la proprietà effettiva. Di conseguenza, il Tribunale federale ha annullato la decisione dell’autorità fiscale ginevrina e ha stabilito che l’imposta sulla sostanza e l’imposta immobiliare complementare dovevano essere richieste ai proprietari dell’immobile (i figli della ricorrente) e non alla signora che ne deteneva solo un diritto di abitazione.
Il principio di legalitĂ
Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda il principio di legalità . Secondo questo principio, le imposte possono essere applicate solo in presenza di una chiara base legale. Il Tribunale federale ha ribadito che la norma fiscale sull’usufrutto non può essere estesa per analogia al diritto di abitazione, perché ciò equivarrebbe ad imporre un tributo senza una base legale esplicita, in contrasto con il principio di prevedibilità e certezza del diritto.
Le conseguenze per il Canton Ticino
La sentenza ha conseguenze pratiche significative. D’ora in avanti, le autorità fiscali non potranno più trattare il diritto di abitazione come un usufrutto ai fini dell’imposta sulla sostanza. Questo chiarimento è particolarmente rilevante per coloro che, magari per ragioni familiari, hanno un diritto di abitazione su un immobile senza esserne i proprietari.
Anche il Canton Ticino è toccato da questa decisione. Secondo la prassi della Divisione delle contribuzioni, infatti, il reddito e la sostanza gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell’usufruttuario.
Il medesimo trattamento fiscale è valevole per la sostanza gravata da un diritto d’abitazione, essendo quest’ultimo dal profilo fiscale assimilabile all’usufrutto. Questa prassi dovrà , quindi, essere modificata per essere conforme alla giurisprudenza dell’Alta Corte.
Prof. Dr. Samuele Vorpe
Ordinario in diritto tributario, Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche
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