La decisione del Governo anglosassone di abolire il regime “res non dom”
In sua sostituzione sarà applicato un nuovo regime opzionale a partire dal 6 aprile 2025. Il recente cambio di Governo che ha visto la vittoria dei laburisti non cambierà gli scenari. Questa scelta politica potrebbe avere importanti risvolti in quegli Stati che offrono dei regimi analoghi a quello anglosassone, i quali potrebbero fare a gara per accogliere gli “scontenti” contribuenti del Regno Unito che, secondo le statistiche più recenti, sono quasi 70’000. Si tratta della Svizzera con l’imposizione secondo il dispendio, dell’Italia con il regime dei neo-residenti, ma anche di Grecia, Malta e Irlanda, per citarne alcuni in Europa, così come l’Emirato di Dubai.
Il regime “res non dom” e quello in sua sostituzione
Ma cosa prevede il regime “res non dom”? Esso rappresenta una forma privilegiata di imposizione, poiché le persone fisiche che se ne avvalgono pagano le imposte soltanto su quanto prodotto nel territorio e di non pagare, invece, le imposte sui redditi o sugli utili in capitale conseguiti all’estero, salvo che questi proventi non vengano “rimessi” dal contribuente nel Regno Unito (cd. “remittance
basis”). In altre parole, il regime “res non dom” costituisce una forma di tassazione territoriale dei redditi.
Per gli attuali contribuenti è previsto un regime transitorio di un anno, durante il quale i redditi di fonte estera (esclusi gli utili in capitale) saranno detassati del 50%. In seguito, i redditi di fonte estera, inclusi gli utili in capitale, che sono stati conseguiti in passato dai contribuenti al beneficio del “res non dom” saranno assoggettati ad un’imposizione sostitutiva del 12% se rimessi entro l’aprile 2026. In seguito, tutti i redditi, ovunque prodotti, saranno imponibili nel Regno Unito in modo ordinario.
In sostituzione del “res non dom” vi sarà un nuovo regime fiscale, di durata limitata a quattro anni, per coloro che si trasferiranno nel Regno Unito per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni dal territorio inglese. Questo regime permetterà ai neo-contribuenti di escludere dalla propria tassazione nel Regno Unito tutti i redditi e guadagni di fonte estera. A partire dal quinto anno questi soggetti saranno poi imposti ordinariamente su tutti i redditi mondiali.
Questo nuovo scenario “fiscale” nel Regno Unito apre, dunque, le porte alla concorrenza fiscale internazionale dei cd. “High Net Worth Individuals” (HNWI).
Imposizione secondo il dispendio in Svizzera
La Svizzera da molto tempo (sin dall’anno 1862!) prevede un regime speciale per gli stranieri facoltosi. Oggi sono circa 5’000 i contribuenti tassati con questo sistema. Si tratta dell’istituto dell’imposizione secondo il dispendio (o tassazione globale), rivisto una decina di anni fa dal legislatore, che permette a coloro che ne hanno i requisiti, di essere assoggettati su quanto spendono in Svizzera e all’estero e non, invece, su quanto guadagnano. Le condizioni di accesso sono le seguenti: (i) non avere la nazionalità svizzera, (ii) non esercitare un’attività lucrativa in Svizzera ed (iii) eleggere domicilio fiscale per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni dal Paese. La legislazione stabilisce un dispendio minimo di circa fr. 430’000 ai fini dell’imposta sul reddito e di cinque volte quest’ultimo importo ai fini dell’imposta sulla sostanza. Le imposte minime a livello federale, cantonale e comunale, per un contribuente domiciliato in Ticino ammontano, quindi, a circa fr. 150’000. Ad ogni modo, il vero vantaggio dell’imposizione secondo il dispendio è – e resta – quello di non essere obbligati a dichiarare i redditi e i patrimoni esteri al fisco svizzero.
L’imposizione dei neo-residenti in Italia
L’Italia, che pareva essere una delle destinazioni più papabili per gli anglosassoni in fuga, ha deciso nel corso del mese di agosto di raddoppiare l’importo dell’imposta sostitutiva applicabile ai soggetti neo-residenti precedentemente fissata in euro 100’000, che diventerà così euro 200’000. I neo-residenti sono coloro che acquisiscono la residenza fiscale in Italia per la prima volta o dopo un’assenza di almeno nove dei dieci periodi fiscali precedenti l’arrivo. Rispetto alla normativa svizzera non ci sono particolari vincoli di nazionalità e in termini di svolgimento (o meno) di attività lucrativa, tuttavia il regime è valido, al massimo, per quindici periodi fiscali. Anche in questo caso, il contribuente non è obbligato a dichiarare i redditi di fonte estera a condizione che versi l’imposta sostitutiva di importo fisso che, come scritto, verrà raddoppiato. Le modifiche, ad ogni modo, non riguarderanno coloro che sono già al beneficio dell’imposta sostitutiva. Introdotta nel 2017 dal Governo Renzi, l’imposta sostitutiva conta oggi circa 1’300 soggetti.
Conclusioni
La scelta del Governo del Regno Unito di abolire il regime “res non dom”, unita alla decisione del Governo italiano di raddoppiare l’imposta sostitutiva per i neo-residenti, rappresentano un assist importante per la Svizzera e il suo regime dei globalisti. In Ticino, che potrebbe diventare una meta molto interessante da un profilo fiscale per i “res non dom” in fuga dal Regno Unito, se ne contano poco meno di un migliaio. In un momento di difficoltà finanziaria per il nostro Cantone, l’arrivo di nuovi globalisti potrebbe, da un lato, aumentare il gettito fiscale e, dall’altro, i consumi sul territorio. Sicuramente si tratta di un’occasione ghiotta e da non perdere per la piazza economica e finanziaria ticinese!
Samuele Vorpe,
Professore SUPSI di diritto tributario
Resp. Centro competenze tributarie della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
www.supsi.ch/fisco