La signora Riscalda sospira. Deve alla banca 110’000 franchi. Deve procurarsi questa liquidità nei prossimi giorni. Allo stesso tempo sono in scadenza i salari dei suoi dipendenti, ossia di 15 installatori di riscaldamenti. Prende in considerazione tutte le possibilità e fa i conti.
Con un certo sollievo constata che i conti tornano, ma per poco. Dopo aver pagato i suoi dipendenti, e se liquida alcuni investimenti finanziari vincolati, riuscirà a malapena a far fronte agli impegni. Dal punto di vista finanziario, tuttavia, la sua azienda naviga in cattive acque. Non deve accadere nulla d’imprevisto, altrimenti la sua azienda, la Calore + Acqua Riscalda Sagl, vacillerà. E come se non bastasse, c’è ancora un processo da affrontare in tribunale. Il fatto che i riscaldamenti recentemente rinnovati durante un progetto di risanamento funzionino tre gradi al di sotto delle aspettative degli acquirenti non è dovuto alla negligenza dei suoi dipendenti.
Di questo, l’imprenditrice è convinta. Dovrà avviare una causa legale per dimostrarlo e per poter esigere il rimborso dell’importo della garanzia. Questo, a sua volta, le costerà denaro e molte ore preziose. Al pensiero, la signora Riscalda sospira ripetutamente. Se solo avesse verificato con più attenzione le clausole del contratto d’appalto sei mesi prima. Questo le avrebbe risparmiato arrabbiature e tempo. E pensare che questo grande progetto nel comune vicino era iniziato in modo così sereno e con prospettive lucrative.
Pagamento a prima richiesta, ossia immediato
Questo esempio simulato mostra quali conseguenze può avere la sottoscrizione di cosiddette garanzie di costruzione astratte. «Anche se questo caso è fittizio, sarebbe potuto accadere in modo simile», afferma Nicolas Spörri del servizio giuridico di suissetec. Egli risponde regolarmente alle richieste delle aziende affiliate che lo contattano sulla base di queste garanzie di costruzione astratte. Si osserva una tendenza in aumento. «Nell’ambito dei contratti d’appalto, sono sempre più richieste garanzie astratte di prestazione da parte di una banca o di una società di assicurazioni», spiega Nicolas Spörri.
In questo contesto, le fideiussioni solidali, previste dalla norma SIA 118, vengono escluse sempre più sovente. L’aspetto preoccupante è la prestazione di garanzie pagabili già a prima richiesta. Ciò significa che il committente può escutere la garanzia presso il garante per l’importo del danno senza ulteriori chiarimenti sui difetti.
Nell’esempio di Riscalda, il garante è la banca. Questa esigerà immediatamente il rimborso della somma da parte dell’imprenditrice, che verrà poi magari a trovarsi improvvisamente in difficoltà finanziarie. Un simile sviluppo danneggia la concorrenza e porta a lungo termine a un ulteriore aumento dei costi di costruzione. Questo perché le aziende si vedranno obbligate a trasferire il rischio di responsabilità o ad anticiparlo.
Cosa fare?
Alla signora Riscalda (qui in rappresentanza dei nostri membri) consigliamo di esaminare attentamente i contratti d’appalto che le vengono presentati. «Se nel contratto d’appalto, alla voce condizioni di garanzia, si rimanda all’articolo 111 del CO e/o se sono menzionate garanzie di costruzione astratte, si consiglia prudenza», sottolinea Nicolas Spörri. In questo caso, è importante valutare accuratamente fino a che punto le conseguenze sarebbero accettabili al verificarsi di una responsabilità.
Va pure tenuto conto dei costi supplementari per la conduzione del processo. Poiché: per recuperare il denaro incassato dal committente, l’imprenditore deve intentare una causa. «Vorremmo che si abbandonasse questa frenesia di copertura per passare a una collaborazione tra committenti, progettisti e imprese esecutrici», afferma Nicolas Spörri.
In collaborazione con costruzionesvizzera, suissetec ha elaborato una presa di posizione in merito e sta approfondendo la problematica anche nell’ambito di un gruppo di lavoro insieme alla SIA. Prima che avvenga questo cambiamento di cultura, ci vorrà probabilmente ancora del tempo. Nel frattempo, consigliamo, in caso di dubbio, di rinunciare all’esecuzione di un ordine, piuttosto che mettere a repentaglio la liquidità dell’azienda.
BUONO A SAPERSI
suissetec non emette garanzie astratte, bensì solo fideiussioni solidali. Una domanda posta sovente.
Servizio giuridico di suissetec
Tel. 043 244 73 00
Testo: Mirjam Viviani
Illustrazione: Cornelia Derungs