Negli ultimi mesi si è tornati a parlare dell’istituto del trust in quanto il 12 gennaio scorso il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha avviato un’importante procedura di consultazione, che si è conclusa il 30 aprile e che riguarda l’introduzione dell’istituto giuridico del trust nel diritto svizzero.
L’obiettivo dichiarato dal Consiglio federale è quello di offrire ai residenti e alle imprese in Svizzera uno strumento giuridico flessibile, affidabile e appropriato per la detenzione del proprio patrimonio e, dall’altro, di creare nuove opportunità di affari per la piazza finanziaria.
A tutt’oggi la Svizzera non dispone di una legge sui trust mentre i trust esteri sono invece largamente diffusi e riconosciuti in Svizzera da quando nel 2007 è stata ratificata la convenzione dell’Aja.
Il trust di diritto svizzero potrà quindi rappresentare un’alternativa concreta e valida per le persone, fisiche e giuridiche, che non vogliono, o non possono, ricorrere a un istituto giuridico straniero o a un altro istituto del diritto svizzero (quale la fondazione).
Ricordo che il trust è un negozio giuridico la cui costituzione proviene da un atto unilaterale di un disponente, il settlor, che trasferisce suoi determinati beni (beni mobili, partecipazioni, ecc.) sotto il controllo di una persona, il trustee, incaricata di amministrarli e di disporne nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo preciso.
Il progetto del Consiglio federale prevede di introdurre il trust nel codice civile svizzero quale nuovo istituto giuridico che si colloca tra il negozio fiduciario e la fondazione di famiglia. Non possedendo personalità giuridica i beni del trust sono attribuiti al trustee.Dal profilo civilistico l’avamprogetto del Consiglio federale non ha destato molte critiche, anzi è stato accolto positivamente, discorso diverso per quanto attiene il diritto fiscale.
Attualmente non esiste neppure una normativa esplicita sul trattamento fiscale dei trust. Per regolamentare il trattamento fiscale dei trust costituiti secondo il diritto estero che presentano un legame con la Svizzera, nel 2007 la Conferenza fiscale svizzera ha pubblicato la circolare n. 30 (ripresa dall’Amministrazione federale delle contribuzioni), con la quale viene spiegato il trattamento fiscale secondo il punto di vista delle autorità fiscali.
Esistono sostanzialmente tre tipologie di trust: quello revocabile, quello irrevocabile fisso e quello irrevocabile discrezionale.
Nel caso del trust revocabile, il disponente non si priva definitivamente dei beni attribuiti al trust, per cui dal punto di vista fiscale, i beni e gli utili che ne derivano continuano a essergli attribuiti (cd. trust trasparente).
Nel caso del trust irrevocabile fisso (irrevocable fixed interest trust), il disponente si priva definitivamente dei beni attribuiti al trust e la cerchia dei beneficiari, così come l’ammontare e il momento della liberalità ai beneficiari sono ben definiti nell’atto costitutivo del trust. I beneficiari sono quindi identificati e hanno una pretesa certa che possono far valere in giudizio. In tal modo è possibile attribuire direttamente i beni e i relativi redditi in trust ai beneficiari. Vi è da considerare un’imposta di donazione/successione tra disponente e beneficiari all’atto della costituzione, tenuto conto del grado di parentela tra disponente e beneficiari.
Vi è poi la terza tipologia che riguarda il trust irrevocabile discrezionale. In questo caso il disponente si priva definitivamente dei beni attribuiti al trust. I diritti dei beneficiari costituiscono per loro semplicemente un’aspettativa. L’ammontare e il momento delle eventuali prestazioni non sono definiti poiché dipendono dal potere discrezionale del trustee (e saranno tassati, di regola, quali reddito quando i beneficiari riceveranno queste prestazioni). Anche in tal caso è necessario considerare un’imposta di donazione/successione all’atto della costituzione.
Per le prime due tipologie di trust, l’avamprogetto di legge posto in consultazione prevede una codifica nella legge fiscale rispetto a quanto stabilito dalla circolare citata. Il modo di procedere è stato ritenuto condivisibile da chi ha partecipato alla consultazione e questo in considerazione anche del fatto che l’imposizione fiscale di queste due fattispecie sotto l’egida delle Circolari non ha mai creato problemi nella pratica.
Per quanto concerne il trust irrevocabile discrezionale l’avamprogetto proponeva di istituire un nuovo soggetto fiscale autonomo alla stregua delle fondazioni, cioè il trust revocabile discrezionale (nel capitolo delle persone fisiche, prevedendo l’imposizione del trust in quanto tale e dei redditi in capo ai beneficiari una volta distribuiti, con un’imposta di donazione/successione al momento del conferimento dei beni in trust).
Questa proposta ha già destato parecchie critiche nella dottrina e nei partecipanti alla consultazione in quanto porterebbe ad una tripla tassazione, e meglio con l’imposta sulle donazioni/successioni al momento dell’apporto dei beni in trust, con l’imposta sull’utile delle fondazioni durante l’esistenza del trust e con l’imposta sul reddito al momento delle distribuzioni ai beneficiari, il che rende ben poco attrattivo l’utilizzo di questo strumento.
L’introduzione del trust nel diritto svizzero va sicuramente salutata positivamente, in quanto rende la Svizzera al passo con i tempi offrendo uno strumento moderno e versatile, che può essere impiegato per molteplici fini e in vari contesti. Per quanto attiene gli imprenditori credo che la protezione patrimoniale, carico fiscale e passaggio generazionale sono da sempre tra le loro principali preoccupazioni.
Si avverte quindi la necessità di ricorrere a strumenti che assicurino un’efficiente segregazione dei beni, anche nell’ambito del passaggio generazionale e nella governance aziendale, senza essere penalizzati dalla fiscalità.
Avv. Simona Genini,
LL.M. International Tax Law, TEP
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