Il rumore generato da tali impianti – in particolare dalle loro unità esterne – è spesso oggetto di discussione tra vicini: di cosa occorre effettivamente tenere conto al momento dell’installazione di una pompa di calore?
LPAmb e OIF
Secondo l’art. 11 della Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni; cpv. 1). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2).
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (cpv. 3).
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo, precisa l’art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF), devono essere limitate secondo le disposizioni dell’autorità esecutiva nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (a), e in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (b).
L’art. 25 cpv. 1 LPAmb dispone, dal canto suo, che la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano, da sole, i valori di pianificazione nelle vicinanze. L’autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore. Se ha motivo di ritenere che i valori limite d’esposizione al rumore di detti impianti siano o potrebbero essere superati, l’autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi (art. 36 cpv. 1 OIF).
Per quanto attiene alla valutazione delle immissioni, l’OIF fissa negli allegati 3 e seguenti i valori limite di esposizione al rumore, in particolare, i valori di pianificazione e i valori limite di immissione; a seconda del tipo di impianto e in funzione del grado di sensibilità (GdS) assegnato alle singole zone di utilizzazione.
Principio di prevenzione
Secondo il principio di prevenzione, non è sufficiente che la termopompa rispetti i valori di pianificazione.
Occorre infatti in ogni caso verificare, in base ai criteri fissati dall’art. 11 cpv. 2 LPAmb e 7 cpv. 2 lett. a OIF, se in concreto si giustificano ulteriori restrizioni, ovvero se altri provvedimenti per ridurre le emissioni sono possibili dal punto di vista tecnico e dell’esercizio, sono sopportabili sotto il profilo economico e proporzionali (cfr. ad es. DTF 124 II 517, consid. 4b e 5a; STF 1C_10/2011 del 28.09.2001, consid. 4.1).
Secondo la giurisprudenza, se i valori di pianificazione determinati sono rispettati, si giustificano ulteriori limitazioni delle emissioni allorquando i provvedimenti ipotizzabili permettono di ottenere un’ulteriore importante riduzione delle emissioni con un dispendio relativamente basso (v. ad es. DTF 133 II 169, consid. 2.3; DTF 127 II 306, consid. 8; DTF 124 II 517, consid. 5a; STA 52.2011.330 del 22.06.2012, consid. 3.3).
In concreto
Per poter essere autorizzati, i nuovi impianti devono rispettare sia i valori di pianificazione sia il principio di prevenzione.
In relazione a quest’ultimo, dagli atti della domanda di costruzione deve emergere chiaramente che non è possibile ridurre ulteriormente le emissioni. L’istante in licenza deve dunque provare di aver sufficientemente esaminato ulteriori misure di limitazione delle emissioni (in particolare in relazione all’ubicazione e al tipo di impianto) e determinato che esse non si giustificano.
Avv. Giada Rovelli
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