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Sorgenti: a chi appartiene l’acqua?

In virtù dell’art. 704 del Codice civile svizzero (CC), che concretizza il principio dell’accessione (art. 667 cpv. 2 CC), il quale prevede che la proprietà di un fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla: “Le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono” e quindi di proprietà del rispettivo proprietario del terreno.

9 Dicembre 2024
in Edilizia
Tempo di lettura:3 minuti di lettura
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Sorgenti: a chi appartiene l’acqua?

Immagine: ©Pixabay | Lukas Hartmann

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Occorre tuttavia distinguere tra queste sorgenti cosiddette “private” e le acque pubbliche che non possono essere di proprietà privata poiché, di principio, di dominio pubblico (art. 664 cpv. 1 CC). L’art. 664 cpv. 3 CC sancisce che: “Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l’occupazione (…) e l’uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d’acqua ed il letto dei fiumi.” Il Cantone Ticino si è avvalso dei poteri normativi concessi da questo articolo.

L’art. 1 della Legge sul demanio pubblico (LDP) prevede quanto segue: “Fanno parte del demanio pubblico del Cantone: a) le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, le sorgenti che danno inizio ad un corso d’acqua e le acque sotterranee”.

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Le acque sotterranee sono disciplinate a loro volta dalla Legge sulle acque sotterranee (LAS). Quest’ultima prevede in particolare l’allestimento di un catasto delle acque sotterranee per tutto il territorio del Cantone e prevede che le captazioni d’acqua sotterranee siano soggette a concessione rispettivamente autorizzazione (cfr. art. 11 LAS). Rimane tuttavia aperta la questione a sapere come distinguere le sorgenti che danno inizio ad un corso d’acqua – che rientrano nella categoria del demanio pubblico ai sensi dell’art. 1 LDP – e le sorgenti che non danno inizio ad un corso d’acqua e che sono di proprietà del proprietario del fondo da cui sgorgano.

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Anzitutto, prima di dipanare la questione è necessario comprendere cosa sia una sorgente. Una sorgente è un’acqua sotterranea che emerge naturalmente o artificialmente regolarmente o permanentemente in un punto specifico di una proprietà. Il deflusso d’acqua deve avere un carattere permanente e continuo. La sorgente si trova nel punto in cui le acque sotterranee si trasformano in acque superficiali. Questo punto è chiamato punto di emersione o punto di affioramento (cfr. art. 704 cpv. 1 CC: “terreno dove sgorgano”). Per le sorgenti naturali, questo punto (Quellenpunkt) è quello in cui l’acqua appare visibilmente sulla superficie del terreno. 

Ciò posto, in una recente sentenza pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 149 III 49), il Tribunale federale è stato chiamato a giudicare una vertenza che vedeva contrapposto il Canton Vallese e i comproprietari di un fondo riguardo la proprietà di una sorgente. L’Alta Corte, nel proprio ragionamento, ha stabilito che il fattore decisivo per distinguere tra una sorgente privata (die Quellen) e una sorgente fluviale o torrentizia (die Bachquellen) è comprendere se lo sbocco d’acqua, indipendentemente dal fatto che l’acqua emerga in uno o più punti, formi un corso d’acqua – un torrente – fin dall’inizio. Il fatto che l’acqua in uscita formi un corso d’acqua o un torrente fin dall’inizio deve essere misurato in base al fatto che crei un letto con sponde fisse o che sarebbe in grado di farlo se non fosse stata raccolta (consid. 3.3). 

Il TF ha stabilito che, è necessario prendere in considerazione lo stato originario della sorgente e non il cambiamento avvenuto in seguito all’intervento umano applicando quindi uno standard oggettivo, non influenzato da interventi edilizi, in quanto la valutazione deve basarsi sulle condizioni stesse del corso d’acqua (consid. 4.3). Nemmeno è importante se la sorgente in questione potesse svolgere una funzione di approvvigionamento idrico (consid. 4.2).

Questa giurisprudenza non convince fino in fondo e fa sorgere numerosi interrogativi. Mal si comprende perché vengano esclusi dal ragionamento interventi di captazione e canalizzazione che implementati potrebbero certamente contribuire alla formazione di corsi d’acqua o alla valorizzazione o scoperta di fonti di approvvigionamento idrico, tema, quest’ultimo, che andrebbe pure incluso nelle considerazioni del TF. Infine, risulta di difficile comprensione anche il momento in cui sarebbe necessario porsi per comprendere se la sorgente potesse o avesse potuto generare un fiume o un torrente. Non è chiaro cosa significhi o come si possa effettivamente risalire allo “stato originario”, rendendo la questione complessa e di difficile attuazione.

Avv. Michelle Aleo

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