Entro i limiti di legge, committente e impresa possono liberamente accordarsi sulle modalità di computo della retribuzione – sia essa a prezzi unitari, globale, forfettaria o secondo il valore del lavoro e delle spese – applicabili alla loro relazione contrattuale (principio della libertà contrattuale).
Se, segnatamente nell’ambito di un contratto a prezzi unitari (cfr. es. artt. 8 e 38 norma SIA 118), committente e impresa hanno convenuto una specifica modalità di misurazione e allestimento dei conteggi relativi alla quantità dei materiali impiegati, il mancato rispetto di queste prescrizioni di misurazione e computo potrebbe addirittura pregiudicare, a seconda delle circostanze, la possibilità per l’impresa di validamente esigere dal committente, in causa, il pagamento per le lavorazioni effettuate.
Per contratto a prezzi unitari si intende ogni contratto di appalto nel quale sono concordate, sulla base di prezzi unitari, tutte le prestazioni o parte di esse (cfr. art. 42 cpv. 2 norma SIA 118). Alla base di ogni contratto a prezzi unitari vi è quindi un c.d. elenco delle prestazioni che descrive, per l’appunto, ogni prestazione costituente l’opera appaltata, precisandone la qualità dei materiali e le quantità previste (art. 8 cpv. 1-2 norma SIA 118).
Il prezzo unitario è dunque fissato in base a un’unità di quantità, di modo che la retribuzione dovuta all’impresa per una specifica prestazione (ricompresa nell’elenco delle prestazioni) può essere determinata sulla base delle quantità stabilite secondo l’art. 141 norma SIA 118, ovverosia tanto sulla base di una misurazione effettiva (c.d. computo metrico ex art. 142 norma SIA 118) quanto su quella teorica basata sui piani (art. 143 norma SIA 118). Ne consegue che la retribuzione dovuta all’impresa risulterà dalla moltiplicazione tra quantità rilevate e prezzo unitario relativo alle singole prestazioni in discussione.
Come anticipato in ingresso, le parti sono libere di accordarsi sulle modalità specifiche di misurazione dei quantitativi e di allestimento dei relativi conteggi (in deroga, ad es., all’art 141 e segg. norma SIA 118). Esse possono obbligarsi a effettuare misurazioni a cadenza bisettimanale anziché mensile, pattuire che tali misurazioni debbano avvenire, di principio, di comune accordo (ev. alla presenza contemporanea di DL e impresa) nonché, così come nella fattispecie alla base della recente TF 4A_77/2023 del 27 settembre 2023, accordarsi sui requisiti di tali misurazioni e relativi conteggi, qualora il committente o la sua DL dovessero rinunciare a partecipare ai necessari rilievi (ad es. verifica e allestimento dei conteggi da parte di una ditta terza per il tramite di uno specifico programma di elaborazione dati).
Dal rispetto da parte dell’impresa di queste specifiche modalità di computo, ecc. dipenderà, entro i limiti della buona fede, il destino della retribuzione esigibile dal committente, in caso di controversia, per le lavorazioni eseguite. È quindi di fondamentale importanza che l’impresa, in presenza di misurazioni e conteggi effettuati e allestiti in contrasto con le disposizioni contrattuali (ad es. senza verifica da parte di una ditta terza, cfr. sopra), richieda immediata conferma scritta al committente – soprattutto se quest’ultimo ha regolarmente onorato, in corso d’opera, le richieste d’acconto avanzate sulla base di tali misurazioni e conteggi – che la sua condotta va interpretata quale modifica contrattuale.
Senza una siffatta conferma esplicita da parte del committente, infatti, l’impresa non potrà avvalersi né della finzione prevista all’art. 142 cpv. 3 norma SIA 118 (mancato rispetto da una delle parti della data fissata per la misurazione in comune) e nemmeno argomentare per un riconoscimento tacito dell’esattezza dei computi metrici (art. 142 cpv. 1 norma SIA 118; sul p.to, cfr. TF 4A_77/2023 del 27 settembre 2023 consid. 3.2.3.).
Nel caso in cui l’impresa dovesse trovarsi nella necessità di convenire in giudizio il committente, ad es. perché quest’ultimo ne contesta la liquidazione finale, essa sarà tenuta ad allegare in maniera chiara, dettagliata e precisa misurazioni e conteggi riferiti a ogni singola prestazione e, in presenza di contestazioni puntuali, a specificarne ulteriormente il contenuto (conformemente ai requisiti particolarmente rigidi dell’art. 55 CPC), offrendo al contempo tutti i mezzi di prova necessari al fine di comprovare, in istruttoria, la correttezza di tutte le sue misurazioni e conteggi per rispetto all’intera retribuzione richiesta (e non soltanto, dunque, alle singole posizioni controverse).
In conclusione, dunque, eventuali pattuizioni relative al rispetto di specifiche modalità e procedure di misurazione e computo dei quantitativi determinanti per fissare la retribuzione dell’impresa non vanno, anche se apparentemente ignorate dal committente in corso d’opera, prese alla leggera. Il pagamento da parte del committente, durante i lavori, di acconti basati su misurazioni e computi in contrasto con tali disposti contrattuali non costituirà infatti, in caso di controversia, né un riconoscimento di debito per rispetto agli importi già versarti e nemmeno (in assenza di indizi di senso contrario) un riconoscimento tacito dei quantitativi rilevati (cfr. TF, op. cit., consid. 3.4.1.).
L’impresa non sarà pertanto esentata dall’onere, per ottenere corresponsione del saldo, di fornire al giudice tutti gli elementi di fatto idonei a provare, in istruttoria, la congruità dell’intera retribuzione richiesta.
Avv. Michele Bernasconi