Questa disposizione è stata accolta positivamente anche dall’Associazione delle Imprese Familiari (AIF) Ticino.
Il nuovo art. 156a della Legge tributaria (LT) introduce una riduzione del 50% delle imposte di successione e donazione in caso di successione aziendale, ossia in caso di un trasferimento patrimoniale dal titolare di un’azienda ad un soggetto, ad esempio un collaboratore, un fratello o una sorella, un nipote o altro ancora, chiamato a pagare le imposte in caso di successione o donazione. In altre parole, si tratta di qualsiasi soggetto diverso dal coniuge e da ascendenti e discendenti in linea diretta, i quali sono esenti da imposta. In questo modo, la norma intende favorire fiscalmente la successione aziendale a titolo gratuito, attenuando – laddove prelevata – l’imposta di successione o di donazione ticinese.
Secondo il Messaggio n. 8303 del Consiglio di Stato del 12 luglio 2023 (pag. 21) è comunque importante riuscire a distinguere la successione aziendale, che ricade, per l’appunto, nel campo di applicazione delle imposte di successione e donazione, dalle cosiddette partecipazioni di collaboratore, le quali, invece, ricadono nel campo di applicazione dell’imposta sul reddito. L’esecutivo cantonale, a tal riguardo, ha affermato quanto segue: “Si può pertanto desumere, dalle attuali prassi e giurisprudenza in vigore, che ove vi è cambiamento nel controllo dell’azienda tramite il trasferimento a titolo gratuito dell’intera attività o del pacchetto maggioritario di quote, vi è una successione aziendale imponibile, di regola, tramite imposta di donazione o successione, mentre che ove non vi è un cambiamento nel controllo dell’azienda ma un semplice trasferimento a titolo gratuito oppure a un prezzo di favore di una quota minoritaria dell’azienda a un dipendente della stessa, siamo generalmente in presenza di una cosiddetta partecipazione di collaboratore sottoposta alla Circolare no. 37 dell’AFC e imponibile, a determinate condizioni, in qualità di reddito da attività lucrativa dipendente tramite le imposte sul reddito”.
Quindi, per rientrare nel campo di applicazione della normativa, il requisito determinante è che intervenga un cambiamento del controllo dell’azienda. Oltre a questo criterio, l’art. 156a LT pone un’ulteriore condizione: la funzione dirigenziale in seno all’azienda da parte del beneficiario, che si concretizza quando quest’ultimo la dirige in qualità di titolare o di membro di direzione, oppure ancora come membro del consiglio di amministrazione.
Adempiute le due condizioni di cui sopra (quindi, trasferimento a titolo gratuito del controllo e posizione dirigenziale), vi è una riduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni nella misura del 50% se afferente al trasferimento della sostanza commerciale di una ditta individuale o di una società di persone, domiciliata in Ticino (art. 156a cpv. 1 LT). La medesima riduzione del 50% è pure concessa se viene trasferita a titolo gratuito una partecipazione qualificata al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa con sede in Ticino che esercita un’attività commerciale, detenuta direttamente o indirettamente tramite una società interposta (art. 156a cpv. 2 LT).
È poi prevista al capoverso 3 della medesima norma la possibilità per l’autorità fiscale cantonale di procedere mediante ricupero dell’imposta sulle successioni e donazioni, che è stata ridotta del 50% per effetto del trasferimento, se nei cinque anni successivi si manifesta – alternativamente – una delle seguenti situazioni: (a) la sostanza commerciale è sottratta dall’azienda; (b) l’attività aziendale è alienata a titolo oneroso, cessa o è trasferita fuori Cantone o all’estero; (c) la posizione dirigenziale del beneficiario nell’impresa si è nel frattempo interrotta, fatta eccezione in caso di un suo decesso prematuro; (d) la partecipazione determinante al capitale azionario o sociale e/o ai diritti di voto di una società di capitali o di una società cooperativa è stata alienata oppure è scesa al di sotto del 51%. Nel caso in cui dovesse subentrare una delle quattro condizioni suesposte, verrà avviata una procedura di ricupero di tassazione e si riaprirà la decisione cresciuta in giudicato al momento della determinazione della riduzione del 50% dell’imposta di successione o donazione del beneficiario.
Vediamo ora un esempio. Il signor X è azionista unico della Falegnameria SA e – in vista del pensionamento e in assenza di figli – al fine di garantire la continuità aziendale, decide di donare il 100% (del valore di fr. 200’000) del pacchetto azionario della sua azienda ad un suo fidato collaboratore attivo da diversi anni in azienda e che già da tempo lo sostituisce in alcune mansioni dirigenziali. Se l’azienda fosse stata donata nel 2023 (prima della riforma fiscale), il valore imponibile sarebbe stato di fr. 200’000. Il grado di parentela 4 (non parenti) avrebbe comportato l’applicazione di un’aliquota del 27.9%, che prevede un’imposta di donazione di fr. 55’717. Se la donazione avviene, invece, nel corso del 2024 o successivamente (cioè dopo la riforma fiscale), per effetto dell’art. 156a cpv. 2 LT, si applica una riduzione del 50% dell’imposta di donazione. Il valore imponibile è, pertanto, di fr. 190’000 dopo aver tenuto conto della nuova quota esente di fr. 10’000 (art. 155 cpv. 2 LT). Il grado di parentela applicato è sempre 4 (non parenti) e l’aliquota ammonta al 27.6%. L’imposta di donazione, ridotta del 50%, è quindi pari a fr. 26’201.
Come evidenziato dall’esempio, a partire dal 2024, il collaboratore che riceve l’azienda beneficia di un significativo risparmio fiscale.
La nuova norma potrà certamente agevolare, almeno dal punto di vista fiscale, il passaggio delle aziende familiari e delle piccole medie imprese che si trovano ad affrontare la problematica della successione aziendale.
Samuele Vorpe,
Professore ordinario SUPSI di diritto tributario
Centro di competenze tributarie e giuridiche della SUPSI
Of counsel at COLLEGAL Studio legale e notarile Attorneys at law, Lugano
www.supsi.ch/fisco