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Il nuovo accordo fiscale dei lavoratori frontalieri

L’intesa firmata dai governi dovrebbe entrare in vigore nel 2023. Per gli “attuali” frontalieri non sono previsti cambiamenti, mentre quelli “nuovi” dovranno dichiarare il reddito del lavoro nel loro Stato di residenza.

17 Dicembre 2021
in TI Economy
Tempo di lettura:3 minuti di lettura
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Il nuovo accordo fiscale dei lavoratori frontalieri
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Il 23 dicembre 2020, i rappresentanti dei governi di Svizzera ed Italia hanno sottoscritto un nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito Accordo 2020)che dovrebbe sostituire quello attualmente in vigore del 3 ottobre 1974 (di seguito Accordo1974). L’approvazione dei Parlamenti nazionali è, tuttavia, necessaria per la sua entrata in vigore. Ciò implica che, nella migliore delle ipotesi, l’Accordo 2020 sarà realtà dal 1° gennaio 2023.

La revisione dell’Accordo 1974 è da ricercarsi nelle circostanze esterne, significativamente mutate da allora. Da un lato, il quadro giuridico è stato stravolto con l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e UE; dall’altro, l’importanza in termini assoluti di lavoratori frontalieri occupati, soprattutto nel Canton Ticino, è notevolmente diversa. Il loro numero, infatti, è più che raddoppiato dal 2003 ad oggi, passando da circa 33’000 unità a oltre 74’000.

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L’Accordo 2020 si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente, che hanno lo statuto fiscale di lavoratori frontalieri. In questa categoria rientra chi risiede in un Comune di frontiera, ossia che dista 20 km al massimo dal confine tra i due Stati. La persona deve, inoltre, svolgere un’attività lucrativa dipendente in un’area di frontiera (i.e. Ticino, Grigioni e Vallese, da un lato, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Bolzano, dall’altro). Criterio imprescindibile per riconoscere il frontalierato è il rientro quotidiano al proprio domicilio.

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Eccezionalmente è possibile soggiornare per motivi professionali nello Stato in cui si svolge l’attività, ma al massimo per 45 giorni l’anno. L’Accordo 2020 contiene poi una dichiarazione d’intenti dei due governi: questi sono disposti a valutare un’eventuale futura disciplina degli aspetti fiscali del telelavoro, fattispecie oggi coperta da un accordo amichevole tra i due Stati, in vigore sino al 31 dicembre di quest’anno.

L’Accordo firmato il 23 dicembre scorso introduce un’imposizione limitata del reddito del lavoro nello Stato in cui il frontaliere esercita la sua attività professionale. Al contempo, lo Stato di residenza mantiene, a sua volta, un diritto illimitato di imposizione con l’obbligo di evitare la doppia imposizione. La quota spettante allo Stato del luogo di lavoro non può ad ogni modo eccedere l’80% del totale dell’imposta prelevabile alla fonte. Quale rimedio contro la doppia imposizione, l’Italia concede il credito d’imposta, dopo la dichiarazione del reddito, mentre la Svizzera esenta il reddito da lavoro nella misura di 4/5.

Vi è, inoltre, una norma transitoria applicabile ai soli lavoratori frontalieri italiani, residenti nella zona di frontiera che, alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo 2020, saranno professionalmente attivi in Ticino, Grigioni o Vallese o vi abbiano lavorato tra il dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore
(cd. “attuali frontalieri).

In tal caso e solo per tale categoria di frontalieri, i redditi del lavoro conseguiti saranno imponibili esclusivamente in Svizzera. L’Accordo 2020 istituisce, quindi, un cd. “doppio binario”: vi è la categoria di “nuovi” frontalieri, ai quali si applicano le regole suesposte se si troveranno ad entrare nel mercato del lavoro dopo l’entrata in vigore dell’Accordo 2020, oltre che la categoria degli “attuali” (o “vecchi”) frontalieri. Il regime transitorio mantiene, quindi, in vita le regole dell’Accordo 1974, ossia la tassazione esclusiva nello Stato del luogo di lavoro con ristorno del 40% delle imposte incassate alla fonte sino alla fine dell’anno 2033 da parte dei Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese.

Si rileva che l’Accordo 2020 introduce una speciale forma di scambio automatico di informazioni tra i due Stati. Lo Stato in cui viene svolta l’attività lucrativa dipendente è, infatti, tenuto a fornire in formato elettronico ed entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, le informazioni che
permettono l’identificazione del contribuente e quelle che consentono di calcolare la sua base imponibile secondo le regole di diritto interno dello Stato di residenza.

L’invio delle informazioni si estende anche a quei lavoratori frontalieri che esercitano un’attività lucrativa dipendente nell’area di frontiera, ma
che risiedono in un Comune situato oltre i 20 km dal confine e che non sottostanno, di conseguenza, alle regole impositive dell’Accordo. Sono, invece, esclusi dallo scambio di informazioni i “vecchi” frontalieri, il cui reddito è imponibile esclusivamente in Svizzera alla fonte. Affinché il nuovo Accordo 2020 esplichi i suoi effetti sarà tuttavia necessario attendere ancora 10-15 anni, ossia il momento in cui i “vecchi” frontalieri saranno sostituiti dai “nuovi”.

Solo allora si potrà fare un primo effettivo bilancio. Quel che è certo è che l’Accordo 2020 non risolverà nel breve termine i problemi legati al dumping salariale del mercato del lavoro ticinese, a causa del regime transitorio che mantiene in vita le regole del 1974 per gli “attuali” frontalieri.

Samuele Vorpe, Ph.D., Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI

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