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Videosorveglianza da parte di persone private: quali regole?

L’impiego da parte di persone private di un impianto di videosorveglianza che consente almeno indirettamente l’identificazione di persone - e che quindi, per tal motivo, rappresenta un’elaborazione di dati personali - rientra nel campo di applicazione della legge federale sulla protezione dei dati.

8 Marzo 2023
in Edilizia
Tempo di lettura:5 minuti di lettura
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Videosorveglianza da parte di persone private: quali regole?
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In materia di videosorveglianza da parte di persone private, l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha redatto, tra l’altro, due puntuali e utili promemoria (versioni settembre 2011) che spiegano, in modo chiaro e succinto e con diversi esempi, i principi fondamentali determinanti.

I documenti, intitolati “Videosorveglianza da parte di persone private” e “Videosorveglianza di luoghi pubblici da parte di persone private”, a cui rinviamo, sono accessibili e scaricabili all’indirizzo web dell’IFPDT http://www.lincaricato.ch > Documentazione > Protezione dei dati > Promemoria > Videosorveglianza da parte di persone private.

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Per ulteriori, specifiche informazioni le persone private interessate e le autorità possono sempre rivolgersi all’IFPDT sulle questioni di sua esclusiva competenza all’indirizzo seguente: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Feldeggweg 1, 3003 Berna (modulo di contatto: http://www.lincaricato.ch > contatto; tel. 031 322 43 95, lunedì-venerdì dalle 10.00 alle 12.00).

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ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Visto l’accresciuto interesse manifestato da numerosi enti pubblici cantonali e comunali e da privati, ci pare comunque utile fornire qualche informazione generale.

Per quanto attiene alla tutela della sfera privata, i privati che trattano dati personali non devono ledere illecitamente la personalità delle persone interessate. Una lesione della personalità è illecita se il trattamento non è giustificato dal consenso della persona lesa, da un interesse privato o pubblico preponderante o dalla legge (art. 13 cpv. 1 LPD federale).

Un impianto di videosorveglianza può, in sé, essere installato da un privato a tutela della (sola) propria proprietà privata, con particolare riferimento al controllo degli accessi per motivi di sicurezza. Il campo di ripresa non può quindi sconfinare nella proprietà altrui. La videosorveglianza dell’area privata comune (come nel caso della proprietà per piani) va generalmente considerata come sorveglianza della proprietà altrui: in difetto di disposizioni specifiche, occorre di principio il consenso di tutti i proprietari interessati. In tutti i casi, la videocamera non deve riprendere persone che utilizzano strade o vie confinanti, che siano private o pubbliche. Le contestazioni tra vicini sono rette dal diritto privato.

È generalmente esclusa la liceità della videosorveglianza dell’area pubblica da parte di persone private (in particolare strade, piazze, marciapiedi ed edifici pubblici). Può fare eccezione una piccola striscia di spazio pubblico adiacente alla proprietà privata interessata per facilitare al proprietario l’eventuale identificazione di chi commette reati o vandalismi.

La questione va comunque esaminata sempre alla luce del caso specifico, nel rispetto, in modo particolare, del principio dell’adeguatezza. Un’ulteriore eccezione vale nel caso in cui sia stato autorizzato l’uso accresciuto dell’area pubblica (concessione, autorizzazione ecc., come nel caso di esercizi pubblici con servizio esterno su una piazza comunale). In questi casi la videosorveglianza segue le regole valide per le persone private, ribadito che il campo di ripresa non può estendersi oltre lo spazio gestito dalla persona interessata.

Ad ogni modo, le garanzie che il privato deve adempiere a tutela della sfera privata dei cittadini non possono essere inferiori a quelle che valevoli se fosse l’ente pubblico a far uso della videosorveglianza sul proprio suolo. In questo senso, il contratto, la concessione o l’autorizzazione deve contenere una clausola o un considerando che indichi l’applicabilità per analogia delle disposizioni del regolamento comunale sulla videosorveglianza, in quanto pertinenti.

Si pensi in modo particolare al rispetto dei principi della finalità e della proporzionalità, all’informazione del pubblico mediante cartelli di avviso ben leggibili, alle modalità e alla durata di conservazione dei dati, alle condizioni per la trasmissione dei dati ad autorità ecc.). In più, nel contratto o nell’atto amministrativo devono essere richiamati i citati promemoria dell’IFPDT. In definitiva, trattandosi di demanio pubblico, le regole materiali che valgono per l’ente pubblico devono essere osservate di principio anche dai privati che fanno uso di tale area.

Le autorità di protezione dei dati non dispongono di competenze legali per autorizzare impianti di videosorveglianza installati da enti pubblici o da privati. Negli ultimi anni si è peraltro posto, e ancora si pone, il quesito di sapere se la posa di un impianto di videosorveglianza soggiaccia alla licenza edilizia: la questione è stata nel frattempo oggetto di alcune decisioni del Consiglio di Stato rese su ricorso, il quale ha stabilito che questo genere di impianti necessita di una licenza edilizia (per la posa fuori dalla zona edificabile la procedura dovrà essere quella ordinaria della domanda di costruzione).

Nondimeno va anche rilevato che, secondo il diritto edilizio vigente, per il rilascio di una licenza di costruzione occorre che l’impianto rispetti i canoni previsti dalla normativa edilizia (polizia delle costruzioni) e di pianificazione del territorio, mentre non prevede, espressamente almeno, l’esame della liceità della videosorveglianza dal punto di vista – che qui interessa – della tutela della sfera privata. Questo esame contempla, tra le varie esigenze, anche una delicata ponderazione degli interessi in gioco (da un lato quelli privati del proprietario a tutela della sua proprietà, dall’altro quelli pubblici del Comune a preservare il proprio pubblico suolo e quelli privati dei cittadini di potersi muovere liberamente nell’area pubblica senza temere di essere oggetto di registrazione).

Inoltre non risulta dal quadro giuridico applicabile che tale esame sia una condizione per la concessione della licenza edilizia da esaminarsi nel quadro di detta procedura nei termini dell’art. 2 della legge edilizia cantonale (LE; RL 7.1.2.1). Per di più, quest’ultima normativa e il relativo regolamento di applicazione non contemplano neppure un coinvolgimento formale delle autorità competenti nell’ambito della protezione dei dati personali, come per esempio è invece il caso del Dipartimento del Territorio per quanto riguarda il preavviso di cui all’art. 7 LE.

In conclusione, non esiste (ancora) un quadro giuridico che preveda in modo chiaro ed esplicito un coordinamento legale della procedura edilizia e di quella intesa al rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati (nell’ambito di quella edilizia), con peculiare riferimento all’installazione di un impianto di videosorveglianza da parte di un privato cittadino sulla sua proprietà.

Al di là della questione della licenza edilizia, rimane riservata la competenza del Municipio di intervenire a tutela del proprio demanio pubblico esercitando le usuali attribuzioni di polizia. A questo riguardo, con un sopralluogo l’autorità comunale può sincerarsi che il campo di ripresa e le modalità di esercizio dell’impianto di videosorveglianza rientrino nei limiti appena indicati per quanto attiene al sedime pubblico. Eventuali registrazioni che non rispettassero quanto descritto devono essere distrutte. Tale competenza non si estende però alla videosorveglianza da parte di persone private sulla proprietà privata, essendo la questione di pura natura civile, di competenza del giudice ordinario.

Rileviamo infine che la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini è sanzionata dal diritto penale (art. 179 quater CP).

In particolare la videocamera non deve inquadrare aree, abitazioni, accessi o fondi di terzi, estendendosi la protezione della sfera privata fino alla soglia delle stesse, come stabilito dal Tribunale federale (DTF 118 IV 41).

Per ulteriori informazioni in materia di videosorveglianza da parte di organi pubblici ticinesi, rinviamo al nostro sito http://www.ti.ch/protezionedati > Temi > Principi e nozioni generali > Videosorveglianza.

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