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ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Le nuove disposizioni nell’Ordinanza sui lavori di costruzione 2022

28 Dicembre 2021
in Servizi Pubblici
Tempo di lettura:5 minuti di lettura
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Le nuove disposizioni nell’Ordinanza sui lavori di costruzione 2022
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OLCostr 2022: revisione totale

• La struttura dell’Ordinanza sui lavori di costruzione è stata adeguata per facilitarne la comprensione, mentre alcuni capoversi sono diventati nuovi articoli.

• L’ordinanza è stata interamente aggiornata e rivista anche sul piano redazionale: ciò riguarda anche gli articoli e i capoversi che sono rimasti invariati dal punto di vista dei contenuti.

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• I numeri degli articoli dell’ordinanza sono cambiati.

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ANNUNCIO PUBBLICITARIO

Piano di sicurezza e di protezione della salute

In base all’attuale versione dell’Ordinanza sui lavori di costruzione, la pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d’infortuni e di malattie professionali o di danni alla salute. Nella versione del 2022 ciò deve essere accompagnato da un piano scritto di sicurezza e di protezione della salute (art. 4).

Sole, caldo e freddo

Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo occorre adottare le misure necessarie per proteggere i lavoratori (art. 37).

Illuminazione

I posti di lavoro e le vie di passaggio devono essere provvisti di un’illuminazione sufficiente (art. 38).

Di seguito è disponibile una panoramica delle principali modifiche previste dalla nuova Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) per i diversi settori di attività.

Principali modifiche nei lavori di costruzione (capitolo 2 dell’OLCostr)

• Si limitano i lavori su scale portatili (art. 21).

• È stata eliminata la dicitura «con resistenza limitata alla rottura» (artt. 12, 44, 45).

• Il bordo superiore del corrente principale della protezione laterale deve situarsi ad almeno 100 cm al di sopra della superficie praticabile (art. 22).

• Per superare dislivelli superiori a 50 cm devono essere utilizzate attrezzature di lavoro adatte (art. 15).

• Per la posa di elementi prefabbricati per le solette, a partire da un’altezza di caduta superiore a 3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie (art. 27).

• Nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non possono sostare persone. Se non è possibile fare altrimenti, la zona di pericolo deve essere sorvegliata (art. 19).

• Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive (art. 32).

Principali modifiche nei lavori sui tetti (capitolo 3 dell’OLCostr)

• Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m (art. 41). È fatta eccezione per i lavori di esigua entità, per i quali devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un’altezza di caduta superiore a 3 m (art. 46).

• A partire da un’inclinazione del tetto di 30° è necessaria una parete di protezione da copritetto sul ponte da lattoniere del ponteggio di facciata (art. 41 cpv. 2).

• A partire da un’inclinazione del tetto superiore a 45° sono necessarie ulteriori misure di protezione (art. 41 cpv. 2).

• Per lavori effettuati su tetti esistenti può essere installata una parete di ritenuta con un’inclinazione massima del tetto di 45° (art. 42).

Principali modifiche nella costruzione di ponteggi (capitolo 4 dell’OLCostr)

• È necessaria l’autorizzazione previa dell’installatore del ponteggio per gli elementi incorporati o annessi al ponteggio (art. 52).

• Sono vietati i ponteggi di facciata con struttura portante verticale in legno (art. 54).

• I piani di calpestio con botola possono essere utilizzati solo in casi eccezionali definiti nell’Ordinanza sui lavori di costruzione 2022 (art. 56).

• La distanza verticale di due corsie dei ponteggi deve essere di almeno 1,9 m (art. 57).

• La parete di protezione da copritetto deve essere realizzata in modo uniforme su tutta l’altezza (art. 59).

• Il carico utile deve essere indicato in modo ben visibile in corrispondenza di ogni accesso al ponteggio di lavoro e alla piattaforma per il materiale (art. 62).

• L’accesso a settori di ponteggi da lavoro la cui utilizzazione non è autorizzata deve essere impedito (art. 63).

• L’altezza di caduta in una rete di sicurezza non può superare i 3 m (art. 67).

• L’altezza di caduta su un ponteggio di ritenuta non può superare i 2 m (art. 66).

• Il corrente superiore del ponteggio di facciata deve superare di almeno 100 cm il bordo con rischio di caduta più elevato se la protezione laterale del ponteggio di facciata si trova a meno di 60 cm dal bordo con rischio di caduta (art. 26 cpv. 2).

Principali modifiche nei lavori di scavo e nei pozzi (capitolo 5 dell’OLCostr)

• Per le scarpate è richiesta una prova di sicurezza se l’inclinazione supera il rapporto 2:1 (art. 76 cpv. 1).

• La prova di sicurezza deve essere rilasciata da un ingegnere specializzato o da un geotecnico (art. 76 cpv. 1).

• Il datore di lavoro deve provvedere affinché l’ingegnere specializzato o il geotecnico verifichi la corretta esecuzione delle misure che risultano dalla prova di sicurezza (art. 76 cpv. 2).

• La luce dello scavo necessaria è stabilita a seconda del diametro interno del tubo della conduttura (art. 69 cpv. 3).

• L’utilizzo di scale a pioli per accedere a scavi e pozzi è limitato (art. 73).

Principali modifiche nei lavori di smantellamento e di demolizione (capitolo 6 dell’OLCostr)

• L’obbligo di notifica per le ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto è stato esteso (art. 86).

• Gli specialisti in bonifiche da amianto devono seguire un aggiornamento almeno ogni cinque anni (art. 85).

• Le ditte riconosciute specializzate in bonifiche devono impiegare dei propri specialisti in bonifiche da amianto e almeno altri due lavoratori propri che sono stati istruiti per tali lavori e annunciati alla Suva per le visite mediche profilattiche (art. 83).

Suva

www.suva.ch/olcostr2022

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