Quando è dovuto il corrispettivo
Tutti gli appaltatori devono sapere che, per legge, il corrispettivo è dovuto soltanto al momento della consegna (art. 372 cpv. 1 CO). L’appaltatore è quindi tenuto ad anticipare la prestazione e sostanzialmente finanzia i costi dell’opera per il committente fino al collaudo. Alla stipula del contratto, quindi, è importante pattuire un piano dei pagamenti che preveda degli acconti. Lo stesso vale nell’ambito di applicazione della norma SIA 118, con la sola eccezione dei contratti a prezzi unitari (art. 144 segg.).
Tipi di prezzo
In linea di massima, nel contratto di appalto esistono due diversi tipi di prezzo: innanzitutto il prezzo fisso e poi la retribuzione sulla base delle prestazioni effettive fornite.
Il prezzo fisso può essere suddiviso in tre sottocategorie principali: prezzo forfettario, prezzo globale e prezzo unitario.
Varianti di prezzo fisso
- Prezzo forfettario
Con il prezzo forfettario viene pattuita la fornitura di una determinata prestazione d’opera a un prezzo prestabilito. L’appaltatore non può pretendere un supplemento di prezzo qualora, dopo il completamento dell’opera, riscontri che il dispendio è stato maggiore; il committente, invece, non riceve alcuna riduzione del prezzo se la realizzazione dell’opera ha richiesto un dispendio minore. Il prezzo forfettario è al contempo un prezzo massimo e minimo. Solo in circostanze eccezionali, non prevedibili e non imputabili all’appaltatore, è possibile derogare al prezzo fisso. Lo stesso vale per le richieste di modifica, ossia qualora vengano fornite prestazioni supplementari che non rientravano nel contratto di appalto iniziale.
- Prezzo globale
Il prezzo globale è identico al prezzo forfettario, ma permette di compensare il rincaro.
- Prezzo unitario
Il prezzo unitario è un prezzo fisso per una determinata quantità di una prestazione (ad esempio per ogni metro lineare di tubo o per ogni metro quadrato di lamiera). Il prezzo viene quindi stabilito moltiplicando questo prezzo fisso per la quantità effettivamente installata.
Retribuzione sulla base delle prestazioni effettive fornite
Se le parti non hanno pattuito il prezzo o lo hanno fatto in modo approssimativo, questo viene stabilito secondo il valore del lavoro e le spese sostenute dall’appaltatore, ossia tenendo conto di tutti i costi e di un adeguato utile aziendale (art. 374 CO, metodo cost-plus). Nell’ambito di applicazione della norma SIA 118 si parla di lavori a regia (art. 44 segg.). In tal caso, il prezzo viene stabilito sulla base delle tariffe a regia pattuite. Se queste non sono state fissate, si applicano le tariffe abituali della località e del settore. Poiché oggi ormai queste non sono più disponibili, il calcolo viene effettuato secondo il metodo cost-plus.
Se viene scelta la retribuzione sulla base delle prestazioni effettive fornite, di solito l’appaltatore presenta al committente un preventivo approssimativo dei costi. In caso di superamento sproporzionato di tale preventivo, il committente può pretendere una riduzione del corrispettivo o togliere l’incarico all’appaltatore a fronte di un’adeguata indennità (per contratti di appalto, art. 375 cpv. 2 CO). A titolo orientativo è considerato sproporzionato un superamento del 10%, ma occorre sempre effettuare una valutazione caso per caso. Per determinare la riduzione del corrispettivo, l’importo eccedente la soglia di tolleranza viene solitamente diviso a metà tra il committente e l’appaltatore.










